Con il 1° luglio sono entrate in vigore le nuove regole riguardo le dichiarazioni delle produzioni di latte vaccino, ovino e caprino, per il monitoraggio delle produzioni nazionali e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero caseari importati da paesi sia comunitari che extracomunitari.

 

È diventato infatti pienamente operativo il decreto legge 27 del 29 marzo 2019, convertito nella legge  44/2019, che all'articolo 3 prevede le nuove regole per il monitoraggio della produzione di latte e dell'importazione di latte e dei prodotti lattiero caseari.

 

Nella pratica la nuova normativa va ad estendere le regole già esistenti per il latte vaccino e i suoi derivati anche al latte ovino e caprino.

 

Di fatto le novità riguardano soprattutto chi produce e chi lavora il latte ovino e caprino e coinvolgono sia chi ritira e acquista il latte, quindi i trasformatori, sia chi il latte lo produce ed eventualmente lo lavora direttamente, quindi gli allevatori.

 

I trasformatori e tutte le aziende che che ritirano latte, sia bovino che ovino che caprino, devono dichiarare sul portale Sian sia i quantitativi di latte, con il relativo tenore di materia grassa, ritirato dai produttori italiani o di quello acquistato da produttori o rivenditori esteri, riportando anche l'origine del paese di provenienza.

 

Per gli acquisti dall'estero devono essere dichiarati anche i prodotti lattiero caseari semilavorati.

 

La dichiarazione deve essere mensile, entro il 20 del mese, con riferimento alle quantità del mese precedente. Entro il 20 luglio quindi dovranno essere dichiarati i quantitativi ritirati o acquistati in giugno.

 

Per i produttori è previsto l'obbligo di una dichiarazione trimestrale sul portale Sian dei quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le eventuali giacenze di magazzino.

 

In caso di mancata dichiarazione sono previste sanzioni che vanno da 5mila e 20mila euro. La multa potrà essere ridotta del 50% se il ritardo della dichiarazione non supera i 30 giorni lavorativi.

 

In caso il ritardo nella dichiarazione riguardanti quantitativi superiori ai 500 ettolitri per 2 mesi consecutivi è prevista la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni, come sanzione aggiuntiva.

 

Per tutti i dettagli si rimanda al testo della legge.