La direzione generale agricoltura della Regione Lombardia ha annunciato a Milano l'accoglimento delle proposte di semplificazione formulate da Confai in materia di trasporto di reflui zootecnici. Nelle scorse settimane l'Associazione dei contoterzisti agrari e degli agricoltori lombardi aveva evidenziato alcune incongruenze proprie della normativa regionale con particolare riferimento al problema burocratico della documentazione inerente il trasporto degli effluenti di allevamento.

"In base alla prima formulazione della norma – chiarisce Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia - le nostre imprese agromeccaniche si trovavano in presenza di un caso unico in cui veniva affidata al vettore la responsabilità della compilazione del documento di trasporto. Inoltre, veniva ingiustificatamente attribuito al trasportatore l'onere di reperire gli estremi identificativi dell'azienda destinataria dei reflui, così come gli estremi della comunicazione redatta dall'azienda da cui origina il materiale trasportato. Ora invece si introducono modifiche che giudichiamo senz'altro positive".

In seguito alla sollecitazione di Confai la Regione ha comunicato l'intenzione di recepire la linea di Confai.

"Il nuovo testo – commenta Sandro Cappellini, coordinatore regionale di Confai – va nella direzione di una semplificazione delle procedure, stabilendo che il passaggio dei reflui da un'azienda zootecnica fino alla destinazione finale dovrà essere accompagnato da un normale documento di trasporto, la cui compilazione sarà a cura dell'impresa cedente, come in qualsiasi altra tipologia di trasporto merci".

"La nuova versione dell'articolo 15 – fa notare Enzo Cattaneo, responsabile della segreteria di presidenza di Confai – ha inoltre il pregio di fare finalmente chiarezza sull'annosa questione del registro di carico e scarico dei reflui, ora sostituito con un più snello documento di trasporto che dovrà essere compilato dall'azienda cedente".

Per i trasporti di effluenti a distanze superiori ai 30 chilometri, la Regione ha confermato l'applicazione della norma di fonte comunitaria che obbliga l'allevatore a fare tracciare il percorso mediante sistemi di posizionamento geografico e a conservare copia della registrazione per eventuali controlli.