Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L39 del 14 febbraio è stato ufficializzato il provvedimento con cui la Commissione Europea ha modificato le condizioni di autorizzazione della sostanza attiva Rame. Il regolamento di esecuzione 2015/232 del 13 febbraio sintetizza le decisioni scaturite dalla valutazione dei dati confermativi presentati dai notificanti alla fine del 2011, esaminati dallo stato relatore Francia e rivisti congiuntamente dall'Efsa e dagli altri stati membri. Le informazioni richieste riguardavano la tossicità inalatoria e la valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, il suolo e le acque. Nonostante le perplessità espresse dall'Efsa sulla modellistica utilizzata per simulare il comportamento del rame nelle acque, l'approvazione del celebre fungicida è stata confermata, anche se non all'unanimità (19 voti contrari e 29 astenuti), e le richieste non sono state riproposte. I notificanti dovranno tuttavia presentare entro luglio un piano di monitoraggio dei residui del rame nel terreno e nelle acque (compresi i sedimenti) da svolgersi nelle zone vulnerabili. I primi risultati dovranno essere presentati entro la fine del 2016 e quelli definitivi entro il 2017, a stretto ridosso della scadenza dell'approvazione della sostanza, prevista per il 31 gennaio 2018. Fortunatamente per i notificanti sono già disponibili dati di pubblico dominio frutto dell'applicazione dei provvedimenti di tutela delle acque (direttiva 2000/60/CE, D.L.vo 152/06 e varie leggi regionali) che hanno incaricato le regioni di effettuare un monitoraggio periodico dello stato qualitativo delle risorse idriche. Tornando al provvedimento, sono stati anche corretti alcuni errori marchiani nei limiti massimi delle impurezze piombo, arsenico e cadmio contenuti nelle sostanze attive tecniche, i cui limiti nel provvedimento originale erano 1000 volte inferiori a quelli approvati e alle specifiche FAO: 0.5 mg/kg di rame per contro 500 e 0.1 mg/kg contro 100 per cadmio e arsenico.

Per saperne di più
  1. REGOLAMENTO di Esecuzione (UE) 2015/232 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame
  2. European Food Safety Authority. “CONCLUSION ON PESTICIDE PEER REVIEW Conclusion on the Peer Review of the Pesticide Risk Assessment of Confirmatory Data Submitted for the Active Substance Copper (I), Copper (II) Variants Namely Copper Hydroxide, Copper Oxychloride, Tribasic Copper Sulfate, Copper (I) Oxide, Bordeaux Mixture.” Efsa Journal 11, no. 6:3235 (2013): 40.
  3. Formal voting result on COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No …/.. of XXX amending and correcting Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance copper compounds
  4. DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
  5. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.