Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio il decreto interministeriale che stabilisce le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità delle biomasse destinate alla produzione di energia elettrica incentivabile mediante il rilascio di certificati verdi. Il provvedimento, che giunge dopo un iter tortuoso iniziato con la legge finanziaria 2007, stabilisce che all’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biomasse, della potenza superiore a 1 MW, è riconosciuto dei certificati verdi con un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,8.
Il decreto definisce inoltre le tipologie delle biomasse che potranno essere utilizzate per produrre energia elettrica al fine di ottenere i certificati verdi. Si tratta di biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ovvero la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse; di biomassa da intese di filiera, ovvero prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro; e da filiera corta, ovvero prodotta entro il raggio di 70 km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica.
La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa (individuato sulla base della tabella B allegata al decreto).
Per quanto riguarda la tracciabilità, il produttore di energia dovrà trasmettere al
ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l’emissione dei certificati verdi, la documentazione in relazione a ciascuna tipologia di biomassa (contenuta nella tabella A del decreto) e in particolare una serie di informazioni circa i fornitori stessi, le specie di ciascuna materia prima, il quantitativo di prodotto ottenuto e così via.
Per richiedere i certificati verdi e accedere al coefficiente moltiplicativo di 1,8 è inoltre necessario presentare al
Gestore servizi energetici domanda di qualifica Iafr (impianti a fonti rinnovabili), prerequisito imprescindibile per l’ottenimento di incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Superate le verifiche il produttore potrà percepire gli incentivi. Oltre a determinare la provenienza delle biomasse, l’esito della verifica del ministero punta al controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell’anno solare.