L’Accordo, che sarà ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (ai sensi del comma 5, art. 179 del citato Dlgs 152/2006), è stato redatto nel rispetto di quanto previsto nella Parte Quarta “Norme in materia di gestione e di bonifica dei siti inquinati”, ed in particolare dal Titolo I “Gestioni dei rifiuti”; l’art. 181, comma 4, precisa che: ”Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici …omissis…, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l’eventuale ricorso a strumenti economici”.
Del nuovo accordo di programma i punti di innovazione sono:
· Aumento delle stazioni ecologiche
· La revisione del documento attestante l’avvenuto conferimento dei rifiuti conferimento; In riferimento a quanto previsto dall’art. 212, comma 8, in merito all’iscrizione degli operatori agricoli all’Albo nazionale gestori ambientali, è stato possibile verificare che gran parte degli agricoltori non sono tenuti a tale obbligo
· Le modalità di pagamento del servizio medesimo, strettamente connesse all’ammontare del contributo che il comparto agricolo della provincia sarebbe tenuto a versare per lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
Le stazioni ecologiche
In provincia di Reggio Emilia sono operative 62 stazioni ecologiche. Nell’Accordo le stazioni autorizzate raddoppiano passando da 6 a 12 e soddisfano le norme riguardanti il deposito temporaneo collettivo.
Il trasporto dei rifiuti speciali
Il DLgs. 152/2006 al comma 8 dell’art. 212 recita: “Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria a alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabili ai sensi dell’art, 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406” ed è assai difficile stabilire, nel caso dell’azienda agraria l’“…attività ordinaria e regolare…” .
E’ in un contesto di fattiva collaborazione tra le parti che l’Accordo di Programma all’art. 5 comma 2bis definisce “…ai fini del presente accordo di programma, è da intendersi regolare e ordinario il trasporto effettuato nell'arco dell'anno (1 gennaio - 31 dicembre) per un numero superiore a sei (6) conferimenti” . Tale definizione è il frutto di attenta valutazione e dell’esperienza maturata nel precedente Accordo di Programma; infatti, solo se è superata tale frequenza, è possibile stabilire che l’attività agricola obbliga l’imprenditore all’iscrizione al citato albo.
La ricevuta del corretto smaltimento
L’agricoltore è da sempre tenuto a documentare il corretto smaltimento esibendo un documento che possa provarlo. Le aziende che ricevono contributi Comunitari e sono sottoposte ai controlli, devono dimostrare a maggior ragione di aver provveduto ad un corretto smaltimento dei rifiuti speciali. Il documento di conferimento, opportunamente vistato e controfirmato dal responsabile della “Stazione ecologica” e previsto dall’Accordo di Programma, attesta che l’imprenditore agricolo ha assolto in modo appropriato ai propri obblighi in merito a tale aspetto.
Il costo dello smaltimento
Con la sottoscrizione dell’Accordo di programma, il Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia, in accordo con le società Enìa e Sabar, si farà carico della sottoscrizione del contratto per la gestione e smaltimento dei rifiuti conferiti e conseguentemente degli oneri relativi allo smaltimento stesso, nel periodo agosto 2006 - 31 dicembre 2007. Tale periodo di tempo è considerato come una fase di controllo e di monitoraggio della operatività dell’Accordo di programma e in particolare saranno monitorati i conferimenti di rifiuti agricoli speciali pericolosi e non.
Per il periodo indicato è stato pattuito un importo forfettario pari a € 40.000,00 per il 2006 e di € 60.000,00 per il 2007. Gli agricoltori, nella generalità dei casi, non hanno altri oneri.
Unica eccezione riguarda i quantitativi annui di conferimento di alcuni tipi di rifiuti speciali pericolosi e non, che eccedano le quantità derivanti dall’ordinaria pratica agricola, i cui limiti sono stabiliti nella Convenzione tra Consorzio Fitosanitario ed Enìa e Sabar.
Per le quantità eccedenti, le società sopra citate si impegnano al ritiro dei rifiuti con l’applicazione al conferitore di una tariffa agevolata.
Come pagare il servizio
Nel periodo 2006-2007 gli oneri sono a carico del Consorzio fitosanitario provinciale senza nessun aggravio per gli agricoltori, ma dopo questo periodo potrebbero essere possibili due modalità che dovranno essere valutate alla luce di riscontri oggettivi: “Corresponsione a forfait” e “Corresponsione a valori tipici”.
- Corresponsione a forfait
In questo caso l’ammontare dei costi di smaltimento rientra tra i servizi forniti dal Consorzio fitosanitario provinciale, pertanto saranno corrette le aliquote di imposta a carico dei contribuenti (proprietari di terreno agricolo) al fine di recuperare le somme corrisposte alle società di gestione dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta di un sistema facile da applicare, ma non tiene conto dei soggetti che maggiormente contribuiscono alla produzione dei rifiuti.
- Corresponsione a “valori tipici”
Lo studio pubblicato lo scorso anno (4) ha messo in evidenza come gli OTE (Orientamenti Tecnici Economici) ed i relativi Rls (Redditi lordo standard) presentano una significativa correlazione con il valore dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole. Sintetizzando, per ciascuna coltivazione e unità di superficie sono stati determinati “valori tipici”. Ai fini della semplificazione amministrativa, il contributo che ciascuna azienda dovrà corrispondere si ottiene moltiplicando le superfici delle coltivazioni per il “valore tipico” unitario.
Per adottare tale sistema deve essere individuato un soggetto che può operare la riscossione degli importi senza rilevanti oneri di gestione.
Conclusioni
L’Accordo di programma da un lato tutela gli agricoltori e li mette in condizione di adempiere all’obbligo dello smaltimento dei rifiuti senza eccessivi oneri amministrativi e soprattutto gratuitamente per i due anni 2006-2007. In questo lasso di tempo il Consorzio fitosanitario provinciale, di concerto con i firmatari dell’accordo, essendo in grado di conoscere le reali quantità di rifiuti consegnate, può conseguentemente elaborare la migliore strategia per la riscossione del costo del servizio.
1 - ROMPIANESI G., LOSI G. & IEMMI G. (2000) – Gli accordi di programma per la
raccolta dei rifiuti agricoli a Modena e Reggio Emilia. Terra e Vita, suppl. n. 41, 26-31.
2 - CAVALLINI G., BARBIERI R. & MONTERMINI A. (2000) – L’organizzazione del
servizio nelle due province. Terra e Vita, suppl. n. 41, 32-35.
3 - MONTERMINI A., BARBIERI R., CAVALLINI G. & FRANCHI A. (2000) – I risultati
e i costi del servizio. Terra e Vita, suppl.n. 41, 48-50.
4 - MONTERMINI A. & NASUELLI P.A. (2005) – Come quantificare i rifiuti speciali
agricoli. L’Infor. Agrario,28, 35-38.
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Fonte: Agronotizie