Per favorire l'adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del covid-19, l'articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 ha riconosciuto ai contribuenti (soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34) un credito d'imposta pari al 30% - e nel limite di 60mila euro - delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di Dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per covid-19.

Con provvedimento del 15 luglio 2021, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, prevedendo che la comunicazione possa essere inviata fino al 4 novembre 2021 per via telematica.


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