Il 2026 si apre con nuovi scenari per chi intende investire in macchinari agricoli, grazie alle misure introdotte dalla Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre scorso. Se da un lato si chiude definitivamente la stagione del Credito 4.0 e 5.0 e degli ultimi fondi legati al Pnrr, dall'altro iniziano a delinearsi nuovi strumenti di incentivo.
In un contesto ancora incerto e in attesa di alcuni decreti attuativi, l'attenzione si concentra sull'iperammortamento, al momento l'unica vera nuova misura messa in campo dal Governo per sostenere gli investimenti. Ma andiamo con ordine.
Legge di Bilancio 2026: un riassunto
Numerose sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199 del 30/12/2025 ed alcune differiscono sensibilmente dalla prima bozza diffusa lo scorso settembre. A livello di incentivi si tratta per lo più di modifiche o rifinanziamenti di misure già note. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che riguarda in particolare la meccanizzazione agricola comma per comma.
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- L'articolo 26 (contenuto nella bozza del disegno di legge) è stato cancellato. Un passo indietro che permette di utilizzare i crediti d'imposta maturati per compensare i versamenti previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail);
- il comma 129, nonostante l'aumento delle accise sul diesel, prevede che non vi sia alcun aumento per il gasolio agricolo;
- il comma 460 conferma le aliquote di riduzione del credito d'imposta spettante per la Zes Unica Agricoltura 2025: 58,8% per le micro e pmi e 58,6% per le grandi imprese;
- il comma 462 mette a disposizione per il 2026, 50 milioni di euro per la Zes Unica Agricoltura - inizialmente non rifinanziata dalla norma;
- il comma 468 incrementa la dotazione della Beni strumentali o Nuova Sabatini di 200 milioni di euro per il 2026 e di 450 milioni per il 2027, portando così la dotazione del 2026 a 300 milioni di euro;
- il comma 770 stanzia per il 2026 1,3 miliardi di euro per coprire le domande in esubero del Credito 4.0, ma solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025;
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il comma 454 e seguenti, istituiscono un nuovo credito di imposta del 40%. Da gennaio 2026 al 28 settembre 2028, le imprese agricole che investono in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (indicati negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, in sostituzione dei precedenti allegati A e B) potranno disporre di un limitatissimo fondo di 2,1 milioni di euro l'anno;
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il comma 427 e seguenti introduce l'iperammortamento, cioè la maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (allegati IV e V) fino a un massimo del 180% del costo di acquisizione. Vengono eliminate le percentuali maggiori (220%) destinate ai beni 5.0, anch'essi rimossi nel testo definitivo (nei paragrafi successivi l'analisi completa ndr.).
Iperammortamento: la fine dell'era dei crediti d'imposta?
Tra le misure più significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 vi è il ritorno dell'iperammortamento che si configura come l'unico vero nuovo strumento di incentivo agli investimenti. Il meccanismo prevede una maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale secondo i criteri dell'Industria 4.0, e sostituisce i precedenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0 giunti a conclusione.
La nuova misura, valida dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, prevede una maggiorazione del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (più probabili in ambito agricolo ndr.), del 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e del 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Questa maggiorazione si applica ai fini Irpef e Ires e si traduce in una maxi-deduzione che incide direttamente sulla base imponibile, spalmata sull'intero periodo di ammortamento del bene. È una novità di struttura, si passa da crediti d'imposta compensabili in F24, alla maggiorazione del costo ammortizzabile: il bene continua a costare 100, ma fiscalmente l'impresa deduce un valore maggiore.
Attenzione, l'iperammortamento è dedicato esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa.
Sono quindi escluse:
- tutte le aziende agricole tradizionali che si occupano solo di produzione primaria e sono tassate solo su reddito agrario;
- le imprese agricole individuali in regime forfettario.
Possono beneficiare della misura le imprese agromeccaniche, le aziende agricole con attività connesse e le società agricole di capitali.
I beni agevolabili: aggiornati gli allegati A e B
Gli investimenti devono riguardare beni materiali e immateriali elencati nei nuovi allegati IV e V della Legge di Bilancio. Rispetto al passato, gli elenchi sono stati aggiornati con nuove categorie merceologiche per tenere conto delle evoluzioni tecnologiche più recenti, soprattutto lato software. Sono iperammortabili anche gli investimenti in beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Per il mondo agricolo, non vi sono grandi novità, continuano a rientrare tra i beni agevolabili i macchinari se interconnessi al sistema aziendale, nonché software gestionali legati alla produzione e tracciabilità.
A seguito delle modifiche introdotte a fine dicembre è stata eliminata la parte di norma che introduceva tassi di iperammortamento più vantaggiosi, fino all'aliquota del 220%, per gli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (i medesimi del Credito 5.0 ndr.).
Una novità molto rilevante rispetto alla bozza, specie per il comparto agricolo che spesso si affida a tecnologie e macchine d'importazione, è il vincolo di origine: l'agevolazione si applica solo ai beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. In altri termini, i beni per essere agevolabili devono subire l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio europeo.
Le imprese dovranno quindi dotarsi, in caso di beni strumentali materiali, di certificazioni di origine o dichiarazioni da parte dei produttori, mentre, in caso di beni immateriali, di una dichiarazione attestante l'origine del software, contenente l'indicazione della sede in cui è stato effettuato il suo sviluppo e l'attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operanti nell'UE.
Come ottenere l'iperammortamento
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso al MEF la bozza del decreto interministeriale che stabilisce le modalità attuative dell'incentivo. Il testo verrà controllato della Corte dei Conti e poi pubblicato. Stando a quanto riportato nella bozza, l'accesso al beneficio prevede 3 fasi:
- comunicazione preventiva al GSE con i dettagli sugli investimenti pianificati;
- comunicazione di conferma, entro 60 giorni dalla ricezione della risposta del GSE, con attestazione del pagamento di almeno il 20% dell'importo;
- comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028, corredata di perizie, certificazioni e documentazione tecnica.
Gli investimenti devono essere necessariamente effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e il decreto attuativo chiarisce che si considera effettuato se la data di consegna o spedizione del bene rientra nel range indicato.
Per usufruire dell'agevolazione è necessaria anche una perizia tecnica asseverata che dimostri la conformità tecnologica e l'interconnessione dei beni. In ambito agricolo, oltre a ingegneri e periti industriali, sono abilitati anche dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari laureati, purché in possesso di idonea copertura assicurativa. Per beni sotto i 300mila euro, la perizia può essere sostituita da un'autodichiarazione del legale rappresentante.
Il beneficio può essere cumulato con altri incentivi pubblici, finanziati con risorse nazionali o europee, purché non coprano le stesse quote di costo. La base di calcolo per l'iperammortamento è assunta al netto delle altre sovvenzioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.
Il GSE è incaricato della gestione, del monitoraggio e del controllo. Le imprese devono conservare la documentazione per 10 anni. In caso di irregolarità, il beneficio decade e l'importo fruito verrà recuperato con sanzioni e interessi.























