L'Italia sceglie di avvalersi della possibilità di prorogare il termine entro il quale rendere obbligatoria la transizione verso un formato digitale del registro dei trattamenti, portandolo al 31 dicembre 2026: in pratica il Quaderno di Campagna dell'Agricoltore, già predisposto da Agea e funzionante su base volontaria, resterà tale ancora per tutto il 2026 e l'obbligo di utilizzo - tale da rendere le annotazioni in formato elettronico - decorrerà nei fatti dal primo gennaio 2027.
È quanto contenuto nell'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura "Attuazione del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/2203 della Commissione del 31 ottobre 2025 che prescrive che i registri per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul territorio italiano, siano obbligatoriamente convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026" sul quale è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato Regioni il 29 dicembre 2025 e che è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti.
Leggi anche Il Quaderno di Campagna dell'Agricoltore come il 730 precompilato
Il Decreto, che porta la firma dal ministro Francesco Lollobrigida e sarà a breve pubblicato, recepisce quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/2203 - che aveva così delegato i singoli Stati membri a decidere se concedere o meno la deroga all'obbligatorietà, inizialmente prevista a partire dal 1° gennaio 2026, aggiungendo all'articolo 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/564 il seguente paragrafo: "Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto".
L'articolo 1 del Decreto Ministeriale dispone infatti che "i registri per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul territorio italiano, sono obbligatoriamente convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026" così che l'obbligo possa scattare per tutti dal 1° gennaio 2027.
Come noto, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del Regolamento (Ce) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri degli agrofarmaci che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto fitoiatrico, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.
Leggi anche Qdca, capire il Quaderno di Campagna dell'Agricoltore in nove punti
A norma dell'articolo 3 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/564 della Commissione, i registri che non sono inizialmente creati in un formato elettronico leggibile meccanicamente devono essere necessariamente convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario in questione. Tale prescrizione si sarebbe dovuta applicare in ogni caso dal 1° gennaio 2026.
Ma a gran voce le organizzazioni agricole di molti Stati membri, tra cui l'Italia, avevano chiesto una proroga del termine di almeno un anno, per dare più tempo a tutti gli agricoltori di organizzare la transizione, posizione fatta propria da molti governi. Salomonica era giunta poi la decisione della Commissione Ue del 31 ottobre 2025 che, con il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/2203, ha lasciato ai singoli Stati membri la possibilità prorogare il termine.
A breve, con la pubblicazione del Decreto, sarà emanata una Circolare di Agea Coordinamento, attualmente in fase di revisione, che disciplinerà la delicata fase della transizione dai registri dei trattamenti non elettronici verso il Quaderno di Campagna dell'Agricoltore, che è integrato nel fascicolo aziendale.
Leggi anche Pac, per il fascicolo aziendale ora c'è una sola normativa



















