Con la nuova Legge di Bilancio, gli imprenditori agricoli sono esentati dall'iscrizione obbligatoria nel Rentri, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Anche se è possibile rimanere iscritti in forma volontaria.
Ecco come il Ministero dell'Ambiente ha chiarito i termini per l'applicazione di queste esenzioni, che comunque contemplano per gran parte degli imprenditori agricoli, il rispetto sostanziale delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti.
La norma che cambia
In particolare, la Legge 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio per il 2026) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 301 del 30 dicembre 2025 ha riscritto il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152 (Testo Unico dell'Ambiente) che individua gli operatori obbligati all'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) con norme più favorevoli per gli agricoltori.
Esenzione per gli agricoltori produttori di rifiuti
La generalità degli imprenditori agricoli viene esentata dall'iscrizione al Rentri, anche nel caso l'impresa agricola risulti produttrice iniziale di rifiuti pericolosi, purché adempia all'obbligo di tracciabilità dei rifiuti mediante:
- la conservazione progressiva per tre anni del Formulario di Identificazione Rifiuti (Fir), relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi;
- la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta.
Si tratta della stessa categoria di imprenditori che, pur esentata dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti con la normativa previgente, secondo il comma 6 dell'articolo 190 del Testo Unico dell'Ambiente, era comunque tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità come sopra descritti e all'iscrizione nel Rentri.
Inoltre, gli agricoltori produttori iniziali di rifiuti - purché non iscritti al Rentri - sono tenuti a registrarsi all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il Fir in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Esenzione sotto gli ottomila euro di fatturato
Sono stati poi esentati dall'iscrizione al Rentri tutti gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore agli ottomila euro annui.
Si tratta della stessa categoria di imprenditori che già la normativa previgente - l'articolo 190, comma 5 del Testo Unico per l'Ambiente - aveva sollevato dall'obbligo di tenere il registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, senza peraltro assumere alcun obbligo di conservazione del Formulario di Identificazione e del documento di conferimento della ditta di raccolta.
Già iscritti: bisogna cancellarsi
Attenzione però, gli operatori rientranti nelle categorie escluse dall'obbligo di iscrizione, inclusi gli agricoltori, se già iscritti, dovranno presentare, tramite l'"area operatori" del portale Rentri, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al Rentri in modalità volontaria.
Per ulteriori riferimenti normativi è possibile consultare i sito web del Rentri.



















