Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come abbiamo visto, ha dato definizioni ben precise in merito ai soggetti coinvolti dalla normativa.

In questo articolo vediamo quali sono gli obblighi (o doveri) di tali soggetti.

Innanzitutto, distinguiamo i doveri del debitore, sia esso individuale o collettivo.

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Quando l'imprenditore è debitore, ha l'obbligo di illustrare la propria situazione in maniera completa, veritiera e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; inoltre, deve assumere tempestivamente le misure idonee alla rapida definizione della procedura e di gestire il patrimonio o l'impresa nell'interesse prioritario dei creditori.

I creditori, dal canto loro, hanno il compito di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi e di rispettare l'obbligo di riservatezza su quanto accade.

I componenti degli organismi e dei collegi, nonché lo staff degli uffici preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite.

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