La legge di Bilancio per il 2019 (L. 146/2018) ha confermato alcune disposizioni già in essere e ne ha introdotta una, in particolare, che ha provocato polemiche e discussioni, riguardante il periodo di astensione dal lavoro della madre del nascituro.

Le seguenti disposizioni della legge di Bilancio valgono per tutte le imprese, quindi, anche per quelle agricole o agroindustriali:
  • Padre lavoratore: viene confermato, anche nel 2019, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, che deve essere fruito entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Tale congedo durerà cinque giorni, anche non continuativi (in precedenza erano quattro); anche nel 2019 il padre lavoratore può godere di un ulteriore giorno di astensione obbligatoria in alternativa alla madre lavoratrice, e in accordo con la stessa (comma 278);
  • Madre lavoratrice: può fruire del congedo obbligatorio per maternità di cinque mesi anche solo immediatamente dopo il parto, previo consenso del proprio medico curante e del medico competente in materia di sicurezza. In questo modo l'astensione pre-parto pari ad un mese e obbligatoria fino all'anno scorso, potrà essere azzerata su libera scelta della lavoratrice, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro (comma 485);
  • Lavoro agile: i datori di lavoro che stipulano accordi sul lavoro agile devono riconoscere un diritto di precedenza alle richieste formulate dalle lavoratrici nei tre mesi successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria e dai lavoratori con figli in condizione di disabilità grave (comma 486).

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