Il Dlgs. 101/2018, che armonizza il Codice privacy del 2003 con il Regolamento europeo del 2016, ha introdotto una modifica nel comportamento che candidati e datori di lavoro devono tenere in caso di trasmissione di un curriculum vitae.

In poche parole, quando il candidato trasmette spontaneamente il proprio curriculum ad un'azienda, non è più tenuto a inserire nel documento il consenso al trattamento dei propri dati personali, ma è l'impresa che, al primo contatto utile, gli consegna l'apposita informativa.

In caso di trattamento dei dati necessario all'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali adottate su richiesta del candidato, il consenso non è dovuto.

Rimane assolutamente valida la prescrizione che impedisce al datore di lavoro (effettivo o potenziale) di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

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