In poche parole, quando il candidato trasmette spontaneamente il proprio curriculum ad un'azienda, non è più tenuto a inserire nel documento il consenso al trattamento dei propri dati personali, ma è l'impresa che, al primo contatto utile, gli consegna l'apposita informativa.
In caso di trattamento dei dati necessario all'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali adottate su richiesta del candidato, il consenso non è dovuto.
Rimane assolutamente valida la prescrizione che impedisce al datore di lavoro (effettivo o potenziale) di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.