La norma punisce due condotte differenti:
- Quella di reclutamento di manodopera destinata al lavoro presso terzi (c.d. caporalato).
- Quella di utilizzazione della manodopera di cui sopra.
In comune a entrambe le condotte vi sono l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e la condizione di sfruttamento degli stessi.
La condizione di sfruttamento dei lavoratori è così definita:
- Reiterata corresponsione di retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- Reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.
- Sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Qualora i fatti siano commessi con violenza o minaccia è prevista un'aggravante.
Le attività aziendali maggiormente a rischio sono essenzialmente quelle relative a:
- selezione, assunzione e gestione del personale, soprattutto se stagionale ed addetto ad attività lavorative tipicamente esposte a rischi di sfruttamento illecito (lavori stagionali soprattutto nel settore agricolo,socialmente utili, ecc.);
- gestione di contratti di appalto e subappalto;
- erogazione apparente di servizi di trasporto, organizzazione viaggi, progetti formativi, introduzione al lavoro, ecc.