L'art. 2627 c.c."Illegale ripartizione degli utili e delle riserve" cita: "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".
Questa norma è di estrema rilevanza per le società cooperative, stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve.
In altre parole, soggetti attivi del reato sono gli amministratori, mentre la fattispecie prevede tre condotte alternative:
- distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti;
- distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva;
- distribuzione di riserve indistribuibili per legge.
Grazie ad una delle tre condotte, si ha quindi una riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile.
L'art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", invece, recita: "Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".
In altre parole, la norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.
Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli artt. 2357quater (Spa e cooperative) e 2474 (Srl e cooperative).
Quanto all'acquisto, l'art. 2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545quinquies (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma, mira ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.