Questa legge, il cui iter legislativo è stato lungo e complesso, mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni delittuosi, all'interno di enti pubblici e privati.
Il soggetto che segnala reati o irregolarità si chiama "whistleblower", ed è considerato come colui che contribuisce a ripristinare la legalità nel proprio ente.
L'art. 2 della suddetta legge ha integrato l'art. 6 del Dlgs 231/01, prevedendo che il whistleblower è un soggetto apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di questi e che, a tutela dell'integrità dell'ente, segnala:
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Dlgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti,
- violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società, delle quali detti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Sono quindi escluse dal perimetro di applicazione della norma le segnalazioni effettuate da soggetti che non siano destinatari del Modello organizzativo, nonché le segnalazioni estranee all'ambito oggettivo del D.lgs. 231/2001.
Fulcro della legge sono la tutela della riservatezza dei dati di identità del segnalante e il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.