Oggi parliamo della formazione fittizia del capitale (art. 2632 del c.c.) e dell'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

In altre parole, la norma intende tutelare l'affidamento dei terzi con riferimento alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte, tra loro anche molto diverse, che sono però tutte caratterizzate dallo stesso scopo: la rappresentazione di un capitale apparente su cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato possono essere:
  • attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,
  • sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
  • sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Le aree aziendali esposte al rischio sono quindi le operazioni sul capitale sociale, le attività del Consiglio di amministrazione e dei suoi componenti; le comunicazioni e la gestione dei rapporti tra Cda, Collegio sindacale; assemblea dei soci.

Anche la norma relativa all'indebita restituzione dei conferimenti, come la precedente trattata, è posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Assumono quindi rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

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