Continuiamo il nostro viaggio nei reati che rientrano nell'elenco del Dlgs. 231/01 che possono essere commessi dalle imprese agricole con il primo afferente ai c.d. reati societari (art. 25ter del Dlgs. 231/01). Partiamo quindi dalla falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale e dall'impedito controllo.

Questo primo reato è un c.d. "reato proprio", cioè imputabile esclusivamente ai responsabili della revisione legale, ossia ai soggetti (dipendenti o collaboratori) in concreto incaricati del controllo contabile e conseguente certificazione dei bilanci societari.

In pratica, questo reato si configura quando i responsabili della revisione legale, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla situazione predetta, sono puniti, se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
La pena aumenta se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale.

L'impedito controllo si configura quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applica una pena detentiva e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Chi può commettere il reato, quindi, sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo o omissivo, volto a impedire o ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, in primis al collegio sindacale. Rientrano, quindi, anche le azioni volte semplicemente ad ostacolare, intralciare o rallentare l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che questi comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento delle attività.

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