La frode nell'esercizio del commercio prevede che chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.
Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante. La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare, ecc.: tuttavia, occorre accertare che, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione, la consegna del bene differente da quello pattuito si sia verificata sulla base di direttive univoche del proponente e/o dell'impresa stessa, e non per iniziativa o negligenza del dipendente.
Per giurisprudenza diffusa, si ritiene che soggetto attivo del reato possa essere anche colui che, fuori da un esercizio commerciale o di spaccio, ponga in essere un singolo ed occasionale scambio (es. agricoltore che vende direttamente al consumatore).
La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:
- Essenza: acqua invece di olio, farina al posto dello zucchero
- Origine: formaggio con provenienza diversa da quella indicata
- Provenienza: marchio genuino apposto su prodotto diverso da quello indicato
- Qualità: falsa indicazione di composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza
- Quantità: diversità di peso e misura
In ogni caso, la condotta prescinde dalla causazione o meno di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.
Commette il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
Per compiere il reato è sufficiente porre in essere atti chiaramente rilevatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione di offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore, ecc.).
Occorre precisare che questo reato ha il fine di tutelare il commercio, non la salute pubblica: pertanto, nel caso in cui sia quest'ultima ad essere in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato, quali il commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte.