Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con Decreto 11 luglio 2023, ha approvato criteri e modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da Denominazioni di Origine Protette (Dop) e Indicazioni Geografiche Protette (Igp).

 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo ai sensi del Decreto i seguenti soggetti:

a) consorzi di tutela,

b) organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela,

c) associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b),

d) associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle Dop e Igp, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da Dop e Igp.

 

Per la realizzazione delle finalità indicate in premessa, possono essere finanziate:

Iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da Dop o Igp ("iniziative di lettera A"), attraverso le seguenti attività:

  • a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento dell'Unione Europea (Ue) numero 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'articolo 19 del Regolamento Ue numero 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
  • a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento Ue numero 2022/2472;
  • a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 del Regolamento Ue numero 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da Dop o Igp ("iniziative di lettera B"), attraverso le seguenti attività:

  • b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 del Regolamento Ue numero 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'articolo 31 del Regolamento Ue numero 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
  • b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da Dop o Igp, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento Ue numero 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'articolo 25 del Regolamento Ue numero 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Le domande di contributo, da presentare distintamente per le iniziative di lettera A e per le iniziative di lettera B, possono riguardare una o più attività di cui sopra.

 

I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista, sono riportati nell'allegato B al Decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del Regolamento Ue numero 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del Regolamento Ue numero 651/2014. I contributi di cui al Decreto sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.

 

L'intensità di aiuto è limitata:

Nel caso delle iniziative di lettera A

  • al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al punto a.1), svolte ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento Ue;
  • al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti a.1), a.2) e a.3), svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del Regolamento Ue numero 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Nel caso delle iniziative di lettera B

  • al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2), svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del Regolamento Ue numero 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
  • al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2), svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del Regolamento Ue numero 2022/2472 per i prodotti agricoli.

I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo come di seguito riportato.

 

Iniziative di lettera A: contributo direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell'articolo 3, comma 5, lettera a) del Decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 60.000,00 euro per soggetto beneficiario.

 

Iniziative di lettera B: contributo direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.

 

Gli importi complessivi degli stanziamenti disponibili, distinti per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, sono pubblicati annualmente sul sito internet del Ministero.

 

Le domande di contributo ai sensi del Decreto devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Pqai IV, esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23:59 dell'8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di posta elettronica dedicato. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

 

Con riferimento all'annualità 2023, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al Decreto è fissato al 30 settembre 2023, entro e non oltre le ore 23:59, a pena di esclusione.



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