Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato i criteri e le modalità di accesso agli interventi a valere sul Fondo per l'Innovazione in Agricoltura di cui all'articolo 1, commi 428 e seguenti, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.


L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare Ismea è individuato quale soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi di cui al Decreto.

 

Possono essere ammesse ai benefici del Decreto le Pmi singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

  • risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di "impresa agricola" ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di "impresa ittica" ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di "impresa agromeccanica", ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
  • risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
  • hanno sede operativa nel territorio nazionale;
  • non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento Gber;
  • effettuano Investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70mila euro e non superiore a 500mila euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10mila euro;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di:

  • macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (Agv) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti.
  • macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (Ue) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna).
  • macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.
  • trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (Ue) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V.
  • investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda.

 

Per la concessione delle agevolazioni di cui al Decreto sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.


Ai sensi dell'articolo 12, comma 8 del Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61, per gli interventi in favore delle imprese di cui all'articolo 3, con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell'ambito della dotazione di cui al comma 2, risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per l'anno 2025.


Per gli Investimenti in innovazione tecnologica, è concesso un contributo a fondo perduto, variabile dal 45% al 100% delle spese ammissibili in base alla tipologia di impresa richiedente e all'importo ammissibile per cui si chiede il contributo.

 

Per le medesime finalità di cui sopra, le sole Pmi agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, fino all'80% del valore nominale del Finanziamento Bancario. Per il rilascio delle predette garanzie, nei limiti del 25% del massimale di aiuto previsto, possono essere concessi contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, quantificate attraverso il metodo di calcolo Ismea per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato approvato con decisione C (2022) 898 della Commissione Europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N).


I contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni delle garanzie sono posti a carico del Fondo.
Alle agevolazioni di cui ai commi precedenti, si applicano i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, come di seguito riportati:

  • per le Pmi agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del Regolamento Aber, che stabiliscono un'intensità massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all'80% per investimenti da parte di giovani agricoltori;
  • per le Pmi della pesca, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27, 28, 30 paragrafo 2 lettere d) o e), 33 o 46 del Regolamento Fiber, che stabiliscono un'intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili;
  • per le Pmi agricole che svolgono un'attività agricola che non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative richiamate alla precedente lettera a) e per le Pmi agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal Regolamento de minimis.


In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e dal finanziamento bancario può superare il 95% del costo ammissibile.


Gli aiuti concessi in forza del Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, e con i pagamenti di cui al Regolamento (Ue) 2021/2115 e di cui al Regolamento (Ue) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti de minimis, e con i pagamenti di cui al Regolamento (Ue) 2021/2115 e di cui al Regolamento (Ue) 2021/1139, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, previa pubblicazione di un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.

 

La Pmi che intende accedere alle agevolazioni presenta la relativa domanda, utilizzando la modulistica messa a disposizione da Ismea sul portale dedicato.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da Ismea secondo l'ordine cronologico di presentazione e devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la sua localizzazione e l'elenco dei beni agevolabili, con l'indicazione del relativo costo al netto dell'Iva.



Assistenza Tecnica e Servizi per lo Sviluppo delle Imprese nei seguenti settori:
Agricoltura, Progettazione e sviluppo, Finanziamenti pubblici agevolati, Organizzazione aziendale ed Energie rinnovabili
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