Con la circolare n. 34 del 13 settembre 2022 l'Inail ha comunicato che, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di fissare nell'1,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tur), aumentando di 75 punti il precedente tasso, dal giorno successivo, il 14 settembre 2022, sono state modificate le misure degli interessi per le rateazioni dei premi assicurativi e delle sanzioni civili.

 

Le nuove misure sono le seguenti:

  • 7,25%: interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 6,75%: misura delle sanzioni civili.

 

Inoltre, la circolare stabilisce che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 14 settembre 2022 sono determinati applicando il nuovo tasso di interesse pari al 7,25%.

Nessuna variazione per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

 

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni civili, sempre dal 14 settembre 2022 si è applicato il nuovo tasso pari al 6,75% nei seguenti casi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

 

Per quanto riguarda, invece, procedure concorsuali, la circolare ricorda che le sanzioni civili possono essere applicate in misura ridotta al sussistere dei presupposti di legge. In tali casi, dal 14 settembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dell'1,25% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti).



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