La Conferenza Stato Regioni del 28 aprile scorso - tra i tanti provvedimenti vagliati - ha sancito l'intesa sul Decreto del ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli che modifica la data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sulla Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Organizzazione Comune di Mercato per il Vino: per il 2022 il termine sarà il 30 maggio. Il provvedimento è stato firmato dal ministro il 29 aprile 2022.

 

Il 14 febbraio 2022, con Decreto Ministeriale n. 69884, il ministro aveva stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti quella del 29 aprile 2022.

 

Ma già il 26 aprile scorso, Federico Caner, assessore all'Agricoltura della Regione Veneto e coordinatore della Commissione Politiche Agricole, con un'apposita nota aveva richiesto di prorogare al 30 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

 

Il ministro ha così ritenuto necessario, "al fine di garantire il ricorso alla misura da parte di tutti i produttori, di posticipare la data di presentazione delle domande di aiuto, ripristinando il termine originario previsto" e contenuto nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2019. E ha così disposto l'abrogazione del Decreto Ministeriale n. 69884 del 14 febbraio scorso, che aveva invece anticipato la scadenza al 29 aprile 2022.

 

Istituito con la Ocm del mercato vitivinicolo, varata nell'ambito di Agenda 2000, disciplinato dal Regolamento CE numero 1493/99, il regime di aiuto della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha come obiettivo quello di adeguare la produzione alle nuove esigenze del mercato.

 

L'attuazione è garantita attraverso specifici piani predisposti e gestiti a livello regionale, sui quali il Mipaaf esprime preventivamente un parere di conformità alla normativa comunitaria, mediante la verifica di un Comitato appositamente istituito.

 

Il regime può essere applicato in uno dei seguenti casi:

a) Riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) Diversa collocazione del vigneto con conseguente reimpianto;

c) Miglioramento delle tecniche di gestione agronomica del vigneto (esempio: variazione del sesto d'impianto);

 

Questo regime di aiuto non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.