Alcune settimane fa abbiamo iniziato a esaminare le modifiche che il Testo Unico Sicurezza sul lavoro (Dlgs.  81/2008) ha fatto al Dlgs 231/2001 introducendo (art. 25 septies) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime (art. 589 e 590 del c.p.).

L’art. 589 del codice penale “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” tratta del cagionare la morte di un uomo o una donna per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. In questo caso, la responsabilità dell’ente per la commissione del reato di omicidio colposo (e lesioni personali) sembra potersi configurare anche in assenza di una utilità derivante direttamente dal reato.

E’ infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa in oggetto non siano stati implementati, determinando, così, un vantaggio economico indiretto per l’ente.

Per questi motivi, la condotta negligente del datore di lavoro che, omettendo di implementare norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore, abbia cagionato la morte di una persona può costituire presupposto per l’insorgere di responsabilità ai sensi del Dlgs. 231/01.

 

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