Questo articolo introduce per la prima volta una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d. "made in Italy" agroalimentare (Dop, Igp, Doc, Docg, Igt, ecc.).
Il bene tutelato si riferisce sia alla buona fede dei consumatori, sia al diritto di proprietà dei soggetti depositari della denominazione contraffatta, sia alla generica produzione nazionale.
Le condotte punite sono quindi la contraffazione, l'alterazione, la detenzione per la vendita, la messa in vendita, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.