L’intervento si è reso necessario perché con l’approvazione e l’adozione del Psr Campania 2014-2020, pure intervenute il 20 novembre 2015, in data successiva agli eventi alluvionali di Benevento del 14-20 ottobre, non si era fatto in tempo a prevedere esplicitamente l’evento calamitoso nell’approvando programma.
Di conseguenza, nel bando della tipologia 5.2.1, emanato il 28 luglio 2016 ed approvato il 12 settembre successivo, era formalmente scritto in maniera tale da prevedere provvidenze solo per eventi futuri e non anche per gli eventi dell’ottobre 2015.
Le rettifiche - formulate sulla base di un recente parere della Commissione Ue - consentono di validare le domande di sostegno presentate dai danneggiati all’Autorità competente a partire dalla data di conclusione degli eventi alluvionali, quando il Psr non era stato ancora adottato e, di conseguenza, il bando e le disposizioni generali non erano stati ancora emanati.
Il decreto n. 53/2016 firmato l’11 ottobre 2016 dal direttore generale Filippo Diasco è titolato “Psr Campania 2014/2020 rettifica ed integrazione delle Disposizioni Generali approvate con Drd 38 del 28/07/2016 e del bando della tipologia d'intervento 5.2.1 approvato con Drd n.46 del 12/09/2016” e in particolare si riferisce al parere della Commissione Ue del 14 settembre 2016 sulle modalità di ricezione delle domande di aiuto per gli eventi calamitosi.
Il decreto recepisce il parere della Commissione Ue, con il quale si richiama l’applicabilità al caso della Campania dell’articolo 60, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo comma, anche alla tipologia di misura 5.2, relativa al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, per cui “si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all’autorità competente”.
Il decreto sottolinea come :”In particolare viene precisato che la deroga all’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui all’articolo 60 paragrafo 1 del Regolamento n. 1305/2013, si applica alle sole ipotesi in cui, non essendo prevista la misura / operazione 5.2 dal Psr o, comunque, non essendo prevista la calamità in questione, occorre procedere ad una modifica del Programma; in tal caso i Psr possono disporre che l’ammissibilità delle spese – a livello del Programma e non del beneficiario - conseguenti a modifiche dei programmi, possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità”.