Gli interventi in oggetto sono quelli previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 per favorire la ripresa economica e produttiva mediante la concessione di indennizzi alle imprese avicole a compensazione delle perdite causate dall'influenza aviaria.
Per attivare gli interventi, le regioni interessate individueranno i territori sulla base delle restrizioni alle attività di allevamento imposte dalle competenti autorità sanitarie con l'istituzione delle zone di protezione, di sorveglianza e di ulteriore restrizione, e delibereranno, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del dm 14 settembre 2018, l'individuazione dei territori con la proposta, al ministero delle Politiche agricole, di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.
Entro trenta giorni il ministero approverà la dichiarazione dell'effettivo carattere di eccezionalità dell'evento, che pubblicherà in Gazzetta Ufficiale con l'elenco dei territori danneggiati.
A quel punto le imprese avranno quarantacinque giorni di tempo per presentare la domanda di aiuto direttamente alle autorità regionali competenti.