Secondo la circolare del 15 maggio 2015, saranno soggetti ad autorizzazione all'acquisto e necessità di conservazione sotto chiave i prodotti con le seguenti tipologie di comunicazione del pericolo:
Tutti i prodotti con il simbolo GHS 6 (TESCHIO E TIBIE INCROCIATE)
Tutti i prodotti con il simbolo GHS 8
Prodotti con il simbolo GHS 7 (PUNTO ESCLAMATIVO) in concomitanza di alcune frasi
+ una qualsiasi delle seguenti frasi:
H302 - Nocivo se ingerito.
H312 - Nocivo per contatto con la pelle.
H332 - Nocivo se inalato.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
Ad esempio: se un prodotto riporta il simbolo GHS07 (PUNTO ESCLAMATIVO) ma ha solo la frase H315 - Provoca irritazione cutanea e null'altro non necessita del patentino.
Il patentino è necessario anche se in etichetta sono presenti le seguenti frasi, indipendentemente dal simbolo:
H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
EUH029 - A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032 - A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH070 - Tossico per contatto oculare.
EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.
A partire dal 26 novembre 2015, salvo rinvii, la situazione transitoria cesserà e i prodotti per uso professionale potranno essere venduti solamente ai titolari di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di cui all'articolo 9 del DL 150 o del “patentino” rilasciato secondo il DPR 290, purché non scaduto, e dovranno tutti essere conservati sotto chiave.
Anche i coadiuvanti
Tutto ciò si applica ovviamente anche ai coadiuvanti.
Occhio alle sorprese
Nella maggioranza dei casi l'etichettatura Clp è più cautelativa rispetto a quella precedente, tendenza cui assistiamo da anni, e questo si è verificato anche in questo caso molto particolare. La frase H335 – Può irritare le vie respiratorie – adesso rende necessario il patentino, al contrario della corrispondente frase R37 – Irritante per le vie respiratorie, che appare tra l'altro più severa.
Quindi, come sempre, occhio all'etichetta!
Per saperne di più
- DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).
- REG. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 907/2006
- Circolare 15 maggio 2015
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Fonte: Agronotizie