A partire dal prossimo 1° giugno sarà vietato immettere in commercio agrofarmaci etichettati secondo la vecchia normativa DPD, mentre quelli già in commercio potranno mantenere la vecchia etichetta sino al 31 maggio 2017. La vecchia normativa (Dpr 290) prevede l'autorizzazione all'acquisto (il patentino) per i prodotti classificati Nocivi (Xn), Tossici (T) e Molto tossici (T+), la nuova normativa (DL 150) prescrive l'autorizzazione all'acquisto per tutti i prodotti per uso professionale, ma solo dal 26 novembre 2015. Nessun provvedimento legislativo ha finora fatto chiarezza sugli obblighi dei prodotti etichettati secondo il Clp in materia di autorizzazione all'acquisto e di segregazione in magazzino, sino alla diramazione di una comunicazione del ministero della Salute alle regioni e alle province autonome, che ha colmato questa lacuna.
Secondo la circolare del 15 maggio 2015, saranno soggetti ad autorizzazione all'acquisto e necessità di conservazione sotto chiave i prodotti con le seguenti tipologie di comunicazione del pericolo:
Tutti i prodotti con il simbolo GHS 6 (TESCHIO E TIBIE INCROCIATE)


Tutti i prodotti con il simbolo GHS 8


Prodotti con il simbolo GHS 7 (PUNTO ESCLAMATIVO) in concomitanza di alcune frasi


+ una qualsiasi delle seguenti frasi:
H302 - Nocivo se ingerito.
H312 - Nocivo per contatto con la pelle.
H332 - Nocivo se inalato.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Ad esempio: se un prodotto riporta il simbolo GHS07 (PUNTO ESCLAMATIVO) ma ha solo la frase H315 - Provoca irritazione cutanea e null'altro non necessita del patentino.

Il patentino è necessario anche se in etichetta sono presenti le seguenti frasi, indipendentemente dal simbolo:
H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
EUH029 - A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032 - A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH070 - Tossico per contatto oculare.
EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

A partire dal 26 novembre 2015, salvo rinvii, la situazione transitoria cesserà e i prodotti per uso professionale potranno essere venduti solamente ai titolari di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di cui all'articolo 9 del DL 150 o del “patentino” rilasciato secondo il DPR 290, purché non scaduto, e dovranno tutti essere conservati sotto chiave.

Anche i coadiuvanti
Tutto ciò si applica ovviamente anche ai coadiuvanti.

Occhio alle sorprese
Nella maggioranza dei casi l'etichettatura Clp è più cautelativa rispetto a quella precedente, tendenza cui assistiamo da anni, e questo si è verificato anche in questo caso molto particolare. La frase H335 – Può irritare le vie respiratorie – adesso rende necessario il patentino, al contrario della corrispondente frase R37 – Irritante per le vie respiratorie, che appare tra l'altro più severa.
Quindi, come sempre, occhio all'etichetta!
Per saperne di più
  1. DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  2. D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).
  3. REG. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 907/2006
  4. Circolare 15 maggio 2015