E' stata accolta con un sospiro di sollievo la cricolare 47/2020 con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ribadito l'esonero per le aziende agricole dai nuovi obblighi in tema di serbatoi per lo stoccaggio del gasolio denaturato per uso agricolo. Dal primo gennaio 2021 scatteranno infatti nuovi obblighi per chi ha un deposito di carburante tra i 5 e i 25mila litri (senza erogatore) o tra i 5 e i 10mila litri (con erogatore). Sarà  necessaria una comunicazione e il mantenimento di un registro di carico e scarico.

La normativa è contenuta nel decreto legge 124 del 26 ottobre 2019 (la cui entrata in vigore è slittata un paio di volte causa Covid-19) scaricabile in questa pagina (a pagina 252). All'articolo 5, relativo al contrasto alle frodi in materia di accisa, si legge infatti che il limite di 25 metri cubi (pari a 25mila litri) viene abbassato a 10 metri cubi. Mentre il limite di 10 metri cubi, quello per i serbatoi con erogatore, viene abbassato a 5. Restano esenti dai nuovi obblighi i serbatoi con capacità inferiore ai 5mila litri.
 
Conscia del fatto che per i piccoli agricoltori questi nuovi adempimenti causerebbero una complicazione del lavoro e un danno economico in termini di tempo, l'Agenzia delle dogane ha emanato una circolare a livello nazionale in cui viene ribadita l'esclusione dei 'depositi minori' di gasolio denaturato per uso agricolo dall'applicazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 124/2019 all'art. 25 del Testo unico sulle accise (dlgs 504/1995).

Insomma, gli agricoltori che hanno un impianto di stoccaggio di gasolio denaturato ad uso agricolo possono dormire sonni tranquilli. Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre prossimo nulla cambierà per loro. Purché abbiano serbatoi di capacità complessiva compresa fra i 10 e 25 metri cubi e tra 5 e 10 metri cubi nel caso in cui siano provvisti di impianti di distribuzione automatica.