La filiera attendeva nuove regole per le attrezzature portate, semiportate e trainate fin da inizio 2020, dopo il convegno sul tema organizzato da FederUnacoma, Unacma e Cai a Fieragricola.
Tuttavia, ha potuto allontanare i dubbi su omologazione e circolazione su strada delle macchine - derivanti dall'entrata in vigore della Mother Regulation - MR (regolamento Ue 167/3013) - solo lo scorso 21 luglio, quando il ministero dei Trasporti - Mit ha pubblicato la circolare n. 19962.

Nel testo - redatto con il contributo attivo della federazione dei costruttori e di altri attori del comparto - vengono chiariti diversi punti su cui finora la normativa europea e il Codice della strada - Cds erano in contrasto. Tante le tematiche affrontate nell'articolato documento che avrà un forte impatto sull'intera filiera.
 

Quali attrezzature sono omologabili?

Applicabile sulle macchine immesse sul mercato da luglio 2020 in avanti, la circolare sottolinea in primis la differenza tra attrezzatura semi-portata e trainata. La prima - collegata al trattore mediante attacco a due o tre punti e parte integrante di esso - non è omologabile e non ruota sul piano orizzontale, ma sterza in curva grazie ad un ruotino pivotante. Diversamente è soggetta ad omologazione la macchina trainata che - collegata all'attacco del trattore - si muove sul piano orizzontale per merito di uno snodo centrale, di un assale con ruote fisse o sterzanti (non pivotanti).
 
Attrezzatura semi-portata secondo Cds e MR
Attrezzatura semi-portata secondo Cds e MR
(Fonte foto: FederUnacoma)

Nel testo si evidenzia che non solo la MR ma anche il Cds prevede la possibilità per le attrezzature trainate omologate di circolare su strada in condizioni di 'carico' - si pensi agli atomizzatori con serbatoio pieno - per trasportare accessori, attrezzi e materiali attinenti il loro ciclo operativo. Per farlo devono però presentare una portata riconosciuta in sede di omologazione.

Rientrano tra le macchine operatrici trainate erpici, aratri e seminatrici, che non sono obbligatoriamente omologabili, ma comunque devono rispettare varie prescrizioni e possono essere sottoposte, su richiesta del costruttore, a omologazione così da poter circolare su strada senza alcun problema.
 

Attrezzi portati, ecco alcuni chiarimenti

Secondo le conclusioni del Mit, il complesso trattrice + attrezzatura portata o semi-portata è considerato eccezionale sia quando la sporgenza laterale (anche da un solo lato) dell'implement è superiore a 1.60 metri dal centro del trattore, sia quando la sagoma complessiva del cantiere o del solo attrezzo (se più largo della trattrice da entrambi i lati) è più larga di 2.55 metri.

Chiarita anche la procedura per stabilire la massa massima tecnicamente ammissibile del complesso sopra citato, bisogna considerare l'intera massa dell'attrezzo e non solo quella scaricata sui punti di attacco. In ogni caso, la somma delle masse della trattrice e dell'attrezzatura dev'essere inferiore o uguale alla massa massima tecnicamente ammissibile riportata nella carta di circolazione.

Sono considerate attrezzature portate e semiportate quelle per la manutenzione del territorio (decespugliatori, tosaerba, pulisci fossi), ma non quelle per il ripristino della viabilità (lame/frese sgombraneve, spargisale/sabbia). Se queste ultime vengono usate con i trattori, è necessario - si legge nella circolare - aggiornare la carta di circolazione in base alle disposizioni vigenti.
 

Pannelli retroriflettenti: stop ai dubbi

C'è meno confusione anche sui pannelli da usare per segnalare le attrezzature portate/semi-portate su strada. Secondo il testo, è possibile montare pannelli retroriflettenti gialli e rossi (obbligatori per il Cds) di tipo adesivo, di forma irregolare e quindi facilmente adattabili alla morfologia delle macchine, purché presentino la superficie minima riflettente prevista.
 
Pannelli retroriflettenti bianchi e rossi per indicare veicoli eccezionali
Pannelli retroriflettenti bianchi e rossi per indicare veicoli eccezionali
(Fonte foto: FederUnacoma)

Non solo. Per segnalare trattori, rimorchi e attrezzi intercambiabili trainati (veicoli Mother Regulation) eccezionali, cioè caratterizzati da larghezze tra 2.55 e 3 metri, bisogna utilizzare solo i pannelli retroriflettenti bianchi e rossi conformi alla MR, senza dover aggiungere quelli previsti dal Cds (da 0.50 x 0.50 metri).
 

Tante news per gli implement trainati

Per il Mit le attrezzature trainate con attacchi a 2 o 3 punti (e non gancio e occhione) sono omologabili in conformità con la Mother Regulation o con il Codice della strada. Il costruttore può scegliere tra l'omologazione europea e quella nazionale. Inoltre, è esonerato dall'omologazione (conforme al Cds) di erpici/aratri/seminatrici trainati con attacco a 2 o 3 punti, anche se deve verificare la solidità strutturale dell'attacco in un centro prova autoveicoli che rilascerà un verbale ad integrazione del fascicolo tecnico per la rispondenza del veicolo alla direttiva macchine.

Tra agosto e settembre 2020, dovrebbe arrivare un'ulteriore circolare che definisce i criteri di prova e le modalità operative per la presentazione della domanda, la documentazione a corredo, il contenuto del verbale.

In ogni caso, il costruttore è chiamato a fornire dati utili sulle nuove soluzioni di traino mediante attacco a 2 o 3 punti e sui vincoli per il traino (massa rimorchiabile massima su attacco del sollevatore, velocità massima ammessa) nei documenti di circolazione o negli allegati tecnici delle macchine.

Nella circolare si legge anche che gli implement trainati possono essere abbinati a trattori omologati secondo la direttiva 2003/37/CE. Condizioni essenziali per l'abbinamento sono un'età della trattrice non superiore a dieci anni, il nulla osta del costruttore (non sostituibile con relazione tecnica) e l'autocertificazione del proprietario/utente che garantisce di non aver apportato modifiche alla struttura dell'attacco, ai bracci e ai punti di attacco.
 
Attrezzatura trainata secondo MR e Cds
Attrezzatura trainata secondo MR e Cds
(Fonte foto: FederUnacoma)
 

Dispositivi di frenatura, cosa cambia

Infine, si chiarisce che i mezzi trainati omologati secondo il Cds con massa sugli assi fino a 3.5 tonnellate possono essere privi di sistemi frenanti di servizio e di stazionamento. Di fatto il Cds viene allineato alla Mother Regulation, per cui è possibile arrivare a 3.5 tonnellate di massa non frenata.

Rimane l'obbligo di riportare sul documento di circolazione che il veicolo è privo di dispositivi di frenatura, ma munito di catena o cavo per impedire al timone di toccare il suolo in caso di sganciamento del dispositivo di attacco e di calzatoie utilizzabili in fase di stazionamento per il blocco.