A seguito dell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2025, il 22 dicembre scorso il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha firmato il Decreto con il quale si disciplina e si approva il "Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026"


Il Decreto Ministeriale numero 0691662/2025 del Masaf accoglie le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole unitamente alla raccomandazione espressa dalle regioni nella seduta del 18 dicembre 2025, finalizzata ad una definizione più puntuale dei criteri di integrazione tra i diversi strumenti di gestione del rischio.

Leggi anche Gestione del rischio 2026: AgriCat si integrerà meglio con le polizze assicurative

I fondi a disposizione

Sul piatto ci sono interventi per oltre 574,7 milioni di euro di spesa pubblica, valore indicativo, tra assicurazioni agevolate (oltre 294,7milioni di euro), contributo al Fondo Catastrofale AgriCat (253,6 milioni di euro), fondi di mutualità per danni (oltre 13,2 milioni di euro) e reddito (altri 13,2 milioni).

 

Il Pgra 2026 potrebbe coprire anche il 2027

Un elemento di originalità di questo Piano è che potrebbe coprire - con le stesse regole - anche il 2027: infatti, l'articolo 5 del Decreto di approvazione dispone che "le relative disposizioni continuano ad applicarsi alla campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026 non sia approvato un nuovo Piano". Considerato che mai un Pgra è stato approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione, è lecito attendersi che il verificarsi della condizione posta per la proroga automatica di vigenza sul 2027 sia molto probabile. Le attese della vigilia erano giusto un tantino diverse, ci si aspettava una durata biennale delle norme disposta direttamente.

 

La polizza semplificata diventa realtà

Tra le novità dello scorso anno che erano rimaste solo sulla carta, a causa del ritardo dell'approvazione del Pgra 2025, ci sono le polizze agevolate semplificate dette anche polizze smart: nel frattempo sono andate in contro ad un restyling, che le ha così disciplinate.

 

Le polizze semplificate copriranno - a seconda del modello scelto - tutte le avversità catastrofali e non catastrofali, anche le calamità di frequenza, ma con valori assicurati determinati tramite i valori indice previsti dal Fondo AgriCat, e a copertura solo della mancata resa quantitativa (non è possibile assicurare la perdita di qualità di un raccolto).

 

Nei casi di copertura del rischio catastrofale, le polizze smart hanno una franchigia per tali rischi almeno pari al limite di indennizzo del Fondo AgriCat. Il meccanismo, più innanzi meglio spiegato, consente di indennizzare i danni catastrofali almeno al 30% da parte del Fondo AgriCat.

 

Rispetto allo scorso anno, l'applicazione delle polizze semplificate non è più limitata solo ad alcune categorie di coltivazioni e riguarderà anche il settore zootecnico.

 

Per le polizze semplificate la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta eventualmente anche su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite individuate coerentemente con le mappe elaborate dal Fondo AgriCat.

 

Per le polizze semplificate la produzione media annua - utilizzata normalmente ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno - è ridotta all'indice di valore, calcolato secondo la complessa metodologia contenuta nell'allegato 10 del Pgra 2026. Infine, solo per le polizze semplificate, nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Leggi anche Polizze parametriche, cosa sono e come funzionano spiegato semplice

Termini entro i quali sottoscrivere le polizze

Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno; 
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d), entro il 31 ottobre; 
f) per le colture che appartengono ai gruppi c) e d), seminate o trapiantate 
successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva

 

In ambito zootecnico le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro il 31 ottobre dell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa. In ogni caso, per colture e zootecnia, gli stessi termini si applicano alla sottoscrizione del Fondo di Mutualità Danni.

 

Termini entro i quali sottoscrivere il Fondo Mutualità Reddito

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture del Fondo Mutualità Reddito devono essere sottoscritte entro il 30 giugno. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare; la domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

 

Le novità AgriCat

Cambiano ancora nella campagna 2026 le modalità di intervento del Fondo AgriCat. Il fondo opera, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:

  • Franchigia: 20%;
  • Limite di indennizzo (lordo franchigia): 55%.

In questo caso l'indennizzo è pari al 35% del danno.

 

Nei casi di copertura in abbinamento a polizze assicurative agevolate o a coperture mutualistiche che operano con franchigia inferiore al 55%, il fondo opera nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:

  • Franchigia: determinata in funzione del limite di indennizzo, al fine di garantire un livello di compensazione di almeno 30 punti percentuali;
  • Limite di indennizzo (lordo franchigia): pari alla franchigia della polizza/copertura mutualistica.

In questo caso l'agricoltore percepirà, oltre all'indennizzo della polizza - che sarà maggiore del 45% del valore danno, un ulteriore indennizzo da parte del Fondo AgriCat di almeno il 30%, con un limite pari alla franchigia prevista dalla polizza.

 

Tali disposizioni, è bene sempre ricordarlo, valgono nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo AgriCat.

 

Se le assicurazioni vi danno il mal di testa, Sotto Copertura è la serie per voi: il podcast realizzato da AgroNotizie® insieme a VH Italia spiega in modo semplice le assicurazioni agricole

 

Questo articolo fa parte delle collezioni: