L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 "art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 - maggiorazioni sanzioni", fornisce indicazioni sull'inasprimento delle sanzioni non solo per il lavoro nero o su aspetti quali orario di lavoro, ferie, distacco transnazionale, ecc; ma anche con riferimento alle violazioni sul tema della salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008), sulle quali ci concentriamo in questo breve intervento.
In particolare, la lett. d) del comma 445 "stabilisce l'aumento del:
[...]
b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008".
Si segnala che le maggiorazioni di cui sopra si applicano per i reati commessi a partire dal 2019 e sono "raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti".
Questi principi sono presenti anche nella nuova revisione (gennaio 2019) del Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nello specifico è stata inserita l'appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva.
A titolo meramente esemplificativo e considerando la sola voce relativa alla sanzione amministrativa, il datore di lavoro che non adotta un documento di valutazione dei rischi conforme all'art. 28 del D.lgs. 81/08 è soggetto ad una ammenda "da 3.071,27 a 7.862,44 euro" (art. 55).
Si ricorda che qualsiasi versione del Testo unico non riveste carattere di ufficialità se non pubblicata in Gazzetta ufficiale mezzo stampa o divulgata sui siti dell'Inl e che la nuova legge di Bilancio risulta pienamente in vigore ed applicabile.
Le disposizioni trattate in questo articolo sono valide anche per le imprese del settore agricolo e agroalimentare.
Fonti:
- circolare N. 2/2019 del 14/01/2019
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - rev. gennaio 2019
- Newsletter puntosicuro.it