Il Tribunale conferma la decisione della Commissione europea che impone alla Grecia il recupero degli aiuti concessi ai produttori di cereali e alle cooperative agricole nel 2008.
Tali aiuti riguardavano l’abbuono degli interessi, da un lato, e la garanzia dello Stato a concorrenza del 100%, dall'altro, accordati su prestiti di importo complessivo di 150 milioni di euro.

Secondo le autorità elleniche, una sovrapproduzione di granturco e frumento avrebbe comportato, nel 2008, un crollo dei prezzi. Per assicurare un reddito minimo agli agricoltori sono stati accordati, tramite diversi decreti ministeriali, prestiti garantiti dallo Stato a concorrenza del 100% con un abbuono degli interessi, a 57 unioni di cooperative agricole (Uca) per un importo complessivo di 150 milioni.
I prestiti erano destinati ad essere trasferiti ai produttori per i cereali acquistati o ricevuti dalle Uca nel 2008. I prezzi dei cereali fissati dalla Grecia corrispondevano ai prezzi utilizzati per il calcolo degli anticipi da versare agli agricoltori in virtù del contratto di prestito.
La Commissione ha ritenuto che tali prestiti comportassero un vantaggio accordato in maniera selettiva dato che, da un lato, erano volti a migliorare il reddito degli agricoltori ellenici aumentando artificiosamente i prezzi dei cereali venduti alle Uca e, dall'altro, le Uca e i produttori erano gli unici beneficiari dei prestiti.

Sempre secondo la Commissione, tale vantaggio comportava una distorsione della concorrenza (la posizione commerciale dei produttori era rafforzata rispetto a quella di altre imprese) e incideva sugli scambi tra Stati membri (poiché il settore dei cereali genera importanti scambi commerciali intracomunitari).
Con decisione del 25 gennaio 2012 , la Commissione ha imposto alla Grecia di recuperare gli aiuti concessi nel 2008 ai produttori di cereali e alle cooperative agricole del settore e la Grecia chiesto al Tribunale dell'Ue di annullare la decisione della Commissione.
Nella sentenza odierna, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e ricorda che gli interventi statali che, sotto qualsiasi forma, possano favorire imprese o comportare un vantaggio economico che un'impresa non avrebbe conseguito in condizioni normali di mercato sono considerati aiuti. Ciò vale per gli abbuoni degli interessi, in quanto sono idonei a favorire il beneficiario a scapito dei suoi concorrenti, e per la garanzia dello Stato a concorrenza del 100% di un prestito.

Gli aiuti che riducono per un'impresa i costi che essa avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’ambito delle sue attività correnti falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza.