Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha approvato il Decreto recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo, a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, previsto dall'articolo 1, commi 982 e 983, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La Legge in oggetto vieta gli allevamenti, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia e prevede che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati possano continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto.
L'articolo 1, comma 982, della Legge ha istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della Legge medesima dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.
I beneficiari che intendano usufruire dei sostegni dovranno presentare apposita domanda entro 30 giorni successivi dalla pubblicazione del Decreto sul sito del Ministero, avvenuta il 31 gennaio 2023.
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