I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese di trasformazione del latte bufalino che producono la Mozzarella di bufala campana Dop. I litri di latte di bufala fresco per i quali è possibile chiedere l'aiuto "sono stati acquistati senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistati alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020". Inoltre, il latte di bufala fresco deve risultare "dal sistema di tracciabilità" previsto dal decreto ministeriale 9 settembre 2014. La domanda di aiuto può essere presentata dall'8 marzo al 22 marzo 2021.
Due le modalità dell'aiuto
Per la campagna 2020 è concesso:• un aiuto pari a 20 centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti Dop
• un aiuto fino a 20 centesimi per ogni litro di latte di bufala acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, nel periodo aprile-giugno 2020 e trasformato in mozzarella di bufala campana Dop
L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e litri di latte di bufala per i quali è stata presentata domanda di aiuto.
Limite di spesa a 4 milioni di euro
L'aiuto è concesso nel limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro. Di questi, 2 milioni erano stati già individuati per l'aiuto de minimis dall'articolo 3 comma 3 lettera d) del dm 3 aprile 2020 n 3432 e successive modifiche, mentre altri 2 milioni per l'aiuto sono a valere sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" inseriti all'articolo 3 comma 3 lettera h) del decreto ministeriale 23 luglio 2020 n 9021200. In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, Agea procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare. Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro autorizzato di assistenza agricola.Anticipo del 70%
L'articolo 6 del decreto ministeriale 3 aprile 2020, stabilisce che l'organismo pagatore Agea può versare ai beneficiari anticipisui pagamenti in misura pari al 70% dell'importo erogabile. Per effetto della disposizione contenuta nel decreto Cura Italia, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n 27, il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità. Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti.