Nella sentenza citata, i giudici della Corte di Cassazione hanno specificato che "assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurando dolore e afflizione".
Tali sofferenze si verificano in caso di privazione di cibo, acqua e luce o durante il trasporto di animali stipati in spazi angusti di piccole dimensioni e privo d'aria.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto la condizione in cui erano tenuti gli asini incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, in quanto non consentiva loro di potere stare in piedi e di deambulare regolarmente, costringendoli ad assumere posizioni innaturali.
Per sofferenze - affermano i giudici - devono intendersi non solo quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti.
In questo caso è stata quindi accertata la violazione dell'art. 727 del Codice penale: il condannato deve quindi provvedere alle spese del procedimento e al versamento di 2mila euro in favore della Cassa delle ammende.