La Corte di Cassazione si è recentemente espressa (sentenza 4 aprile 2019 n.14734) in merito al caso del titolare di un'azienda agricola che era stato condannato dal Tribunale di Cuneo alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 727 c.p. perché faceva trasportare 63 asini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Nella sentenza citata, i giudici della Corte di Cassazione hanno specificato che "assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurando dolore e afflizione".

Tali sofferenze si verificano in caso di privazione di cibo, acqua e luce o durante il trasporto di animali stipati in spazi angusti di piccole dimensioni e privo d'aria.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto la condizione in cui erano tenuti gli asini incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, in quanto non consentiva loro di potere stare in piedi e di deambulare regolarmente, costringendoli ad assumere posizioni innaturali.

Per sofferenze - affermano i giudici - devono intendersi non solo quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti.

In questo caso è stata quindi accertata la violazione dell'art. 727 del Codice penale: il condannato deve quindi provvedere alle spese del procedimento e al versamento di 2mila euro in favore della Cassa delle ammende.

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