Infatti, con una ordinanza del 21 luglio scorso, il Tribunale di Mantova, a seguito di un ricorso presentato da Assosementi insieme a tre aziende associate, ha inibito in via cautelare una ditta locale dedita a tale lavorazione mobile “dal proseguire l’attività in assenza dell’autorizzazione di cui alla legge 1096/71 e successive modifiche”.
Il regolamento di esecuzione della legge sementiera nazionale n. 1096/71 prescrive che tutti i prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, debbano possedere la licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge del 1971. Una volta di competenza delle Camere di commercio, i compiti di accertare l’idoneità delle attrezzature impiegate e la presenza dei requisiti di professionalità necessari sono stati trasferiti con una legge del 2007 ai Servizi fitosanitari regionali.
“Siamo soddisfatti per questa decisione che ribadisce qualora ce ne fosse stato bisogno – ha dichiarato il presidente di Assosementi, Guido Dallara – La necessità di dotarsi di questa autorizzazione per operare nel pieno rispetto della legalità, soprattutto in campo sementiero e dei materiali da riproduzione dove le norme debbono essere viste quali strumenti posti a difesa degli utilizzatori finali, cioè degli agricoltori”.
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Fonte: Assosementi