Ancora oggi molte attrezzature e macchine agricole semoventi utilizzate in agricoltura, in modo particolare quelle di costruzione non recente, sono spesso prive delle appropriate misure di protezione: un dato che pesa sull'incidenza degli infortuni in sensibile aumento.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per mezzo della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, ha emanato la Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi.
Lo scopo della circolare è di richiamare l’attenzione dei lavoratori agricoli e dei produttori di macchine agricole sugli accorgimenti obbligatori e necessari da osservare per quanto riguarda la sicurezza lavoro nei campi.
Ha ricordato agli operatori di settore di tenere costantemente presente e applicare le misure preventive opportune previste dalle linee guida pubblicate dall’ex Ispesl, ora Inail – Dipartimento Medicina del lavoro.
Il ministero del Lavoro, in considerazione dell'elevato numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari presidi tecnici di sicurezza richiama l'attenzione sulla sicurezza delle macchine agricole.
La Circolare riguarda l’utilizzo in sicurezza e la fabbricazione a norma di legge di trattori agricoli o forestali e macchine agricole semoventi.
Va a regolarizzare l’osservanza di accorgimenti necessari per la sicurezza che un proprietario deve assicurare quando si utilizzano macchine vecchie e che la fabbrica deve assicurare per quanto riguarda la produzione e la vendita sul mercato delle nuove.
Il ministero chiarisce che:
- l’obbligo dell’adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione;
- l’obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori – fatte salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti.
L’adeguamento delle vecchie macchine agricole alle nuove norme in materia sicurezza sul lavoro è ribadito nel Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro d. lgs. 81/2008 e s.m. e i., che specifica come apportare modifiche e integrazioni a carico del datore di lavoro per adeguare le opportune modifiche.
Le indicazioni pratiche e operative su come procedere per l’adeguamento sono state pubblicate dall’ ex Ispesl con due studi riguardanti: installazione di sistemi di ritenzione del conducente; installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali.
In chiusura di Circolare, il ministero ha comunicato che è in fase di costruzione un gruppo di lavoro di concerto con Inail per elaborare un documento totale e definitivo che aiuti produttori e operatori a osservare ogni norma in materia sicurezza sul lavoro.
Per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente, consultabile all'indirizzo.
Mentre per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, limitatamente alle motoagricole con caratteristiche costruttive riconducibili a quelle dei trattori agricoli o forestali propriamente detti e caratterizzate dalla presenza di un sedile destinato solo al conducente, è possibile fare riferimento alla linea guida L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali, secondo le possibilità applicative esplicitate in tabella.
Tipologia di motoagricola -Trattore con pianale di carico |
Identificativo (rif. Allegato I linea guida ISPESL) |
Massa |
Tipologia di telaio di protezione |
Classe dispositivo di attacco (rif. Allegato II linea guida ISPESL) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 1 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti anteriore fisso piegato |
A1 (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 2 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti anteriore fisso saldato |
A1 (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 3 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti anteriore abbattibile piegato |
Al (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 4 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti anteriore abbattibile saldato |
A1 (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 5 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti anteriore fisso piegato |
A1 (1.21) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 6 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti anteriore fisso saldato |
A1 (1.2) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 7 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti anteriore abbattibile piegato |
A1 (1.2) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 8 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti anteriore abbattibile saldato |
A1 (1.2) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 17 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti posteriore fisso piegato |
A1 (1,1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 18 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti posteriore fisso saldato |
A1 (1.1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 19 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti posteriore abbattibile piegato |
A1 (1.1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 20 |
fra 600 kg e 2000 kg |
due montanti posteriore abbattibile saldato |
A1 (1.1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 21 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti posteriore fisso piegato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 22 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti posteriore fisso saldato |
A2 (1.2)o B (2) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 23 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti posteriore abbattibile piegato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta |
Scheda 24 |
maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg |
due montanti posteriore abbattibile saldato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 25 |
fra 600 kg e 3000 kg |
due montanti posteriore fisso piegato |
A2 (1.2)o B(2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 26 |
fra 600 kg e 3000 kg |
due montanti posteriore fisso saldato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 27 |
fra 600 kg e 3000 kg |
due montanti posteriore abbattibile piegato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 28 |
fra 600 kg e 3000 kg |
due montanti posteriore abbattibile saldato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 29 |
maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg |
due montanti posteriore fisso piegato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 30 |
maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg |
due montanti posteriore fisso saldato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 31 |
maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg |
due montanti posteriore abbattibile piegato |
A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard |
Scheda 32 |
maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg |
due montanti posteriore abbattibile saldato |
A2 (1.2) o B (2) |
(1) Motoagricole o trattori con piano di carico: macchine con almeno due assi e dotate di piano di carico anche amovibile, specialmente predisposte per i trasporti fuori strada, eventualmente munite di apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole". |
Alfonso Germinario
Sicurezza sul lavoro in agricoltura
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Fonte: Agronotizie