Sul sito della Confederazione Agromeccanici - sezione documenti (per accedervi clicca qui) è stato pubblicato un vademecum, redatto in collaborazione con Emiliana Serbatoi di Campogalliano (Mo), con le indicazioni per il trasporto su strada di gasolio agricolo. Queste prescrizioni sono obbligatorie per le imprese agromeccaniche ma anche agricole.

Dal 1996, la normativa – che trae origine da accordi internazionali risalenti a 53 anni fa (aggiornati comunque ogni due anni per adeguarli alle esigenze infrastrutturali) – è stata adottata anche come riferimento nazionale. La sigla con la quale viene indicata dagli addetti ai lavori è 'Adr'.

Aspetti salienti della normativa sono le prescrizioni in materia di requisiti per i contenitori (omologazione), per i veicoli (eventuale approvazione) e per i conducenti, che devono essere muniti di un certificato di abilitazione professionale in aggiunta alla patente prevista per la classe del veicolo. Tali prescrizioni possono venir meno nel caso di determinati tipi di trasporti e nel caso in cui le quantità di merce pericolosa risultino inferiori a determinati limiti.

La disciplina riguardante i trasporti di piccole quantità di carburante destinate al rifornimento 'in loco' di macchine e veicoli speciali (come le macchine agricole ed operatrici), da effettuarsi con mezzi propri della ditta, è soggetta a due possibili diversi regimi: uno di esenzione totale dalle norme Adr e uno invece di esenzione parziale.

Esenzione totale
Nessuna prescrizione per i trasporti effettuati dalle imprese come complemento delle loro attività principali, quali l'approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiore a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al punto 1.1.3.6. dell'Adr. Inoltre devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

Pertanto, qualora sussistano tali presupposti, è possibile trasportare fino a 1.000 litri di gasolio o 333 litri di benzina con contenitori di massimo 450 litri, anche sprovvisti di omologazione.

Esenzione parziale
La ditta può farvi ricorso nel caso in cui, disponendo di serbatoi omologati, di qualsiasi capacità, effettui il trasporto di massimo 1.000 litri di gasolio o 333 litri di benzina. Anche in tale caso non serve il patentino Adr dell'autista, ma un vero e proprio documento di trasporto (Ddt Adr) che contenga indicazioni come: mittente, destinatario, quantità trasportata, denominazione e classificazione della merce pericolosa.

Per la normativa completa ed altre prescrizioni obbligatorie (equipaggiamento, estintore, documenti) si consigliano gli operatori – imprenditori agromeccanici, ma anche agricoltori – a consultare il sito di Confai.