L'Unione Europea sta costruendo un quadro comune per certificare rimozioni di carbonio e pratiche di carbon farming, con l'idea di dare credibilità a un mercato volontario che oggi è frammentato e poco trasparente. L'obiettivo ultimo è quello di mettere il vecchio continente nelle condizioni di compensare quelle emissioni incomprimibili, non evitabili, che rimarranno da qui al 2050, quando Bruxelles vorrebbe raggiungere la neutralità climatica.

 

In questo contesto, la Commissione Europea ha pubblicato le metodologie per certificare attività che rimuovono in modo permanente anidride carbonica dall'atmosfera, con l'obiettivo di creare regole comuni, ridurre il rischio di greenwashing e dare basi più solide a investimenti e innovazione. Delle metodologie che si inseriscono nel più ampio quadro del Regolamento CRCF.

 

Il contesto: che cos'è il Regolamento CRCF?

Le metodologie appena adottate vanno a dare struttura al sistema di certificazione dei crediti di carbonio creato dal Regolamento (UE) 2024/3012, noto come CRCF, Carbon Removals and Carbon Farming Certification Framework. In sostanza il CRCF prevede tre grandi classi di strumenti per catturare e stoccare CO2 dall'aria: da un lato il carbon farming, che ha un impatto diretto sulle attività degli agricoltori, dall'altro i sequestri permanenti e il carbon storage in products (stoccaggio del carbonio nei prodotti, ad esempio materiali bio-based a lunga durata).

 

Se il Regolamento CRCF definisce criteri di qualità che ogni attività deve rispettare per essere certificata, il nuovo atto delegato della Commissione "traduce" quei principi in metodologie operative per alcune tecnologie considerate sufficientemente mature dal punto di vista scientifico e tecnico.

 

Se i sequestri permanenti hanno le loro metodologie, il carbon farming è ancora in una fase di studio (che dovrebbe concludersi entro l'anno). Alla fine del processo normativo, dunque, il sequestro di carbonio nei suoli agricoli, le pratiche agricole rigenerative e i sistemi di monitoraggio, reporting e verifica (MRV) saranno progressivamente integrati in un quadro regolato e armonizzato a livello Ue. In questo contesto, la credibilità scientifica, la trasparenza dei dati e la misurabilità degli impatti diventano elementi centrali per dare valore reale alle pratiche agricole climate-smart. Per questo progetti come LIFE VitiCaSe, che mettono a terra in maniera rigorosa i principi del carbon farming, sono così preziosi. Per approfondire il progetto è possibile visitare questo sito.

 

Che cosa si intende per "sequestri permanenti"

Nell'atto delegato appena pubblicato dalla Commissione la parola chiave è "permanenza". Nel lessico europeo, una rimozione "permanente" non è un assorbimento temporaneo, ma un trasferimento della CO2 in un serbatoio (sink) dove resti stoccata in modo durevole e tracciabile.

 

Per capire la differenza possiamo fare un esempio agricolo: aumentare la sostanza organica del suolo può sequestrare carbonio, ma se successivamente il terreno viene lavorato intensamente o cambia uso, una parte di quel carbonio torna in atmosfera. Non a caso, nel mondo dei crediti di carbonio proprio la credibilità della misura e la durata del sequestro sono state tra le maggiori criticità.

 

Nel provvedimento europeo, per sequestro permanente si intende CO2 che non può tornare in atmosfera e dunque si norma la catturata dell'anidride carbonica (dall'aria o da flussi biogenici), la sua contabilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio. Inoltre, Bruxelles sottolinea come nel bilancio non si deve contabilizzare solo l'anidride carbonica sequestrata, ma anche quella emessa nel processo di sequestro.

 

Le tre tecnologie coperte dalle metodologie europee

La Commissione individua tre tipologie di attività per cui oggi esistono basi tecniche adeguate per metodologie "robuste e trasparenti": DACCS, BioCCS e biochar carbon removal.

 

La Direct Air Capture with Carbon Storage (DACCS) rimuove CO2 direttamente dall'atmosfera tramite impianti dedicati e la invia a stoccaggio geologico permanente (cioè in siti autorizzati secondo la Direttiva Europea sullo Stoccaggio Geologico della CO2). Le soluzioni previste sono diverse, come ad esempio lo stoccaggio in forma liquida in giacimenti di gas metano ormai esauriti.

 

Nel caso del BioCCS, Cattura di Emissioni Biogeniche con Stoccaggio Geologico, la CO2 non viene presa dall'atmosfera, ma da un flusso ricco di CO2 biogenica (cioè derivante da biomassa) generato come sottoprodotto di processi che producono beni o energia.

 

Un punto importante, messo nero su bianco, è che non si può creare gas biogenico ad hoc: la CO2 catturata deve essere un by-product (un sottoprodotto) e non può derivare da biomassa impiegata solo per produrre anidride carbonica da catturare e stoccare.

 

Inoltre, il regolamento lega queste attività al perimetro Ue: nel caso del BioCCS, come del DACCS, l'impianto che cattura la CO2 deve essere localizzato nell'Unione. Ad esempio, un impianto che intercetti la CO2 proveniente da una vasca di stoccaggio dei liquami oppure da un biodigestore o anche da un fermentatore per il vino o la birra potrebbe rientrare in questa casistica.

 

Il terzo filone riguarda la rimozione tramite biochar, Biochar Carbon Removal, un materiale carbonioso ottenuto da biomasse che subiscono un processo di pirolisi o gassificazione e pensato per immobilizzare il carbonio in forma più stabile rispetto alla biomassa originaria.

 

La CO2 assorbita e stoccata temporaneamente nella biomassa legnosa viene resa "permanente" dalla trasformazione in biochar, che poi può essere stoccato in vari luoghi, dalle miniere abbandonate fino ai campi agricoli, dove rappresenta un prezioso ammendante. Nell'atto delegato la Commissione stabilisce regole su tracciabilità, qualità del prodotto, sostenibilità della biomassa e controlli. Anche in questo caso ci sono vincoli territoriali: produzione e stoccaggio del biochar devono avvenire in Ue.

 

Le caratteristiche che devono avere i sequestri

Le metodologie non si limitano a dire quali tecnologie possono essere adottate, ma affrontano tre aspetti volti a creare un sistema davvero efficace e credibile: la quantificazione netta, il monitoraggio e la responsabilità.

 

Ogni progetto deve infatti calcolare il "net carbon removal benefit", cioè il beneficio netto: rimozioni lorde meno emissioni associate lungo l'intero ciclo di vita (comprese quelle legate alla costruzione di impianti e attrezzature, le cosiddette "capital emissions"). Questa impostazione è fondamentale per evitare un potenziale paradosso: rimuovere CO2, ma emetterne troppa per farlo, annullando il beneficio climatico.

 

Il regolamento entra poi nel merito dei dati: gli operatori devono raccogliere, archiviare e documentare le informazioni in modo trasparente, indicando chi raccoglie i dati, la fonte, gli strumenti e le procedure di misura, la frequenza e i controlli qualità. Le misurazioni devono essere effettuate con strumenti calibrati secondo standard di settore.

 

Infine, la liability: la certificazione non può fermarsi al "momento zero", deve garantire che lo stoccaggio sia gestito con regole chiare e che esista una catena di responsabilità. E infatti il provvedimento dedica sezioni specifiche alle regole su stoccaggio e responsabilità per DACCS, BioCCS e biochar.