Alle 19:45 del 31 luglio 2025, mentre in Italia erano le ore 1:45 del mattino di oggi, 1° agosto 2025, il presidente del Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha firmato l'ordine esecutivo denominato "Ulteriore modifica delle tariffe reciproche" con il quale - tra l'altro - ha recepito l'ipotesi di accordo sui dazi doganali con l'Unione Europea raggiunta con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il 27 luglio scorso in Scozia.

 

Il presidente Trump ha stabilito che le merci provenienti dall'Unione Europea già soggette ad un dazio maggiore del 15%, non subiranno un ulteriore aggravio, ma continueranno a subire il dazio vigente. Tale norma vale, per esempio, per acciaio e alluminio. Mentre tutte le merci che subiscono un'aliquota inferiore al 15% saranno tassate con un'aliquota complessiva che in ogni caso non sarà maggiore del 15% e che sarà calcolata con la seguente formula: aliquota previgente più 15% meno l'aliquota previgente. Tale calcolo va fatto per tutte le merci agricole, agroalimentari incluso il vino, per il quale si attende la stesura finale della dichiarazione congiunta Trump-von der Leyen, che dovrebbe contenere in un addendum i beni agricoli Ue che saranno esentati dal dazio all'atto dello sbarco negli Usa.

 

"Tali modifiche - si legge nell'ordine esecutivo - saranno efficaci per le merci immesse al consumo o ritirate dal magazzino per il consumo a partire dalle ore 00:01 (ora legale orientale) di sette giorni dalla data del presente ordine, fatta eccezione per le merci caricate su una nave nel porto di carico e in transito con la modalità di transito finale prima delle ore 00:01 (ora legale orientale) di sette giorni dalla data del presente ordine, e immesse al consumo o ritirate dal magazzino per il consumo prima delle ore 00:01 (ora legale orientale) del 5 ottobre 2025, che non saranno soggette a tale dazio aggiuntivo e rimarranno invece soggette ai dazi aggiuntivi ad valorem precedentemente imposti dall'ordine esecutivo 14257, come modificato".

 

In pratica i dazi al 15% saranno efficaci a far data dal 7 agosto 2025 per le merci provenienti dall'Ue e che si trovino già nel territorio statunitense, mentre non saranno soggette a tale dazio, ma alle tariffazioni precedentemente vigenti, le merci già caricate sulle navi, dirette negli Stati Uniti d'America con destinazione finale prima del 7 agosto e in data successiva all'emanazione dell'ordine esecutivo e che possano essere sbarcate in magazzino e immesse al consumo negli Usa prima del 5 ottobre 2025. Tale deroga è prevista per l'inapplicabilità delle tariffe sulle merci che erano state già caricate in nave.

 

Tali dazi, in vigore sostanzialmente dal 7 agosto in poi, non sono definitivi per le merci Ue, e anche in questo caso trovano conferme le dichiarazioni dei negoziatori Ue, che contano di portare a termine i lavori per la dichiarazione congiunta - giuridicamente vincolante - entro pochi giorni.

 

Le esenzioni potranno essere introdotte e sono già previste in prospettiva dall'ordine esecutivo di Trump, che così scrive: "Alcuni partner commerciali esteri identificati nell'Allegato I al presente ordine hanno concordato, o sono in procinto di concludere, accordi commerciali e di sicurezza significativi con gli Stati Uniti. Le merci di tali partner commerciali rimarranno soggette ai dazi ad valorem aggiuntivi previsti nell'Allegato I al presente ordine fino alla conclusione di tali accordi; emetterò successivi ordini che ne sanciscano i termini". Nell'allegato figurano le aliquote come sopra riportate.

 

La dizione "dazio aggiuntivo" è da intendersi sempre generica, mentre già le aliquote per l'Unione Europea contemplano il tetto.

 

Quanto alle esenzioni, tutto ora è rimesso all'abilità dei negoziatori: su molti beni agroalimentari di qualità, a partire dal vino, i dazi avrebbero l'effetto di ridurre sì le importazioni, ma di danneggiare non poco la filiera statunitense della distribuzione e della ristorazione, che lucra utili elevati sui prodotti Ue. Ove tale linea di pensiero europea dovesse passare, potrebbero essere ottenuti i vantaggi sperati.

 

Questo articolo è stato modificato dopo la pubblicazione il 1° agosto 2025: nella prima riga abbiamo scritto 31 luglio e non 31 agosto come erroneamente scritto in precedenza