Il 15 novembre 2018,  l’Associazione bancaria italiana ha sottoscritto l’Accordo per il credito 2019 con molte sigle imprenditoriali italiane, tra le quali: Alleanza delle cooperative italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), CiaColdiretti, Confagricoltura e pertanto riguarda anche il mondo agricolo.

L'accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle piccole e medie imprese, operanti in Italia in tutti i settori, agricolo incluso, alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare. Secondo la definizione della comunità europea, sono Pmi le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Le misure di moratoria, a partire dal 2009, hanno consentito alle Pmi di ottenere liquidità aggiuntiva per circa 25 miliardi di euro.

Con il nuovo accordo si rafforza la collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un’azione comune per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al credito per le imprese. Viene costituto uno specifico tavolo di condivisione interassociativo sulla regolamentazione internazionale (Ciri).

In ambito nazionale, c’è inoltre la volontà di definire un documento comune sulle misure necessarie per sostenere lo sviluppo del finanziamento alle imprese, sul quale aprire eventualmente un confronto con i diversi soggetti interessati. Tra i temi principali, l’accordo individua in particolare la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi, lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, l’ottimizzazione dell’impiego dei fondi strutturali, quindi rivolte anche alle imprese agricole che ricorrono alle misure strutturali dei Piani di sviluppo rurale.
 

L'accordo per il Credito 2019 punto per punto

  1. Imprese eleggibili: sono quelle che, al momento della presentazione della domanda, sono in bonis, ovvero che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Inoltre, l’impresa non deve aver già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
  2. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario oltre i 60 centesimi di punto percentuale: ovvero 60 basis point in gergo bancario. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio - lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  3. Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al doppio della durata residua dell’ammortamento inizialmente previsto dal contratto di credito.Nell’Accordo è specificato che l'allungamento del credito deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni;
  4. Il nuovo Accordo è applicabile ai finanziamenti già in essere alla data del 15 novembre 2018, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Da tale data e fino al 31 dicembre 2020, potranno essere presentate le domande per ottenere l’allungamento o la sospensione del credito. Fino al 31 dicembre 2018, le banche continueranno a realizzare le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell’Accordo per il Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di continuità; in questo caso, le domande potranno far riferimento esclusivamente a finanziamenti già in essere al 31 marzo 2015.
  5. Tempi, la banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.
  6. Il tasso di interesse può essere aumentato dalla banca rispetto a quello originario in relazione agli eventuali maggiori oneri sostenuti da quest’ultima per la realizzazione dell’operazione richiesta.
  7. L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana www.abi.it. Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell’accordo e le altre informazioni rilevanti.