Non soddisfa Agrinsieme (il coordinamento cui aderiscono Cia, Confagricoltura e l’Alleanza delle cooperative agroalimentari) il regolamento comunitario sull’etichettatura di origine delle carni fresche varato dalla Commissione europea e che si applicherà dal 1° aprile 2015 alla carne di suini, ovicaprini e pollame commercializzata nell’UE anche se originaria di paesi terzi.

Il meccanismo per indicare l’origine delle carni - in particolare per quanto riguarda i suini - non tutela pienamente il consumatore in fatto di chiarezza, è complesso e, anche per questi motivi, contrasta con gli interessi degli allevatori italiani” nota Agrinsieme.

Abbiamo chiesto da sempre di rendere obbligatoria l’indicazione del luogo di nascita dell’animale in analogia con quanto previsto da diversi anni per la carne dei bovini - commenta Agrinsieme – e si è preferito invece non informare il consumatore su questo importante aspetto. Inoltre avevamo sempre ritenuto opportuno e necessario, per assegnare l’origine, che l’animale dovesse essere nato, allevato e macellato in un medesimo Stato membro. Questa sarà solo un'opzione e non la regola generale. E sarà invece possibile “nazionalizzare” gli animali nel caso di presenza in allevamento per un certo numero minimo di mesi".

In questo modo - avverte Agrinsieme - sarà possibile ad esempio ‘nazionalizzare’ la  produzione suinicola estera allevata solo per 120 giorni in Italia". Agrinsieme aveva chiesto che l’origine fosse assegnata in corrispondenza di almeno sei mesi di allevamento, non solo i quattro previsti dal regolamento; così non rispettando neanche il criterio di prevalenza della durata del ciclo.”

Alle nostre richieste – conclude Agrinsieme – ci è stato sempre opposto che il criterio da noi individuato fosse complesso anche da gestire. Sfidiamo però a dimostrare che i meccanismi del regolamento approvato siano più lineari e comprensibili dai consumatori. A noi non pare così e, se vogliamo, abbiamo tempo sino al 2015 per ripensarci. Nell’interesse dei nostri allevatori, delle nostre filiere zootecniche ed anche dei consumatori”.

Come si etichetta la carne dal 1° aprile 2015
  Età della macellazione Allevato in…
Carne suina Macellato dopo i sei mesi di età   Paese in cui si è realizzato l'ultimo periodo di allevamento di 4 mesi

Macellato prima dei sei mesi di età
peso con meno di 80 Kg Paese in cui ha avuto luogo l'intero allevamento
peso di più di 80 kg Paese in cui è stato allevato dopo il raggiungimento di 30 Kg
Carne ovicaprina Macellato dopo i sei mesi di età   Paese in cui si è realizzato l'ultimo periodo di allevamento di 6 mesi
Macellato prima dei sei mesi di età   Paese in cui è ha avuto luogo l'intero allevamento
Carne di pollame Macellato dopo un mese di età   Paese in cui si è realizzato l'ultimo periodo di allevamento di un mese
Macellato prima di un mese di età   Paese in cui è ha avuto luogo l'intero allevamento
Note:                                      
• Nel caso in cui non si raggiunga il periodo minimo di allevamento si usa la dizione "allevato in diversi
stati membri dell'UE" oppure "allevato in diversi Paesi UE e non UE"

Nel caso di animali nati allevati e macellati un unico Stato membro o Paese Terzo le dizioni di cui sopra
e la dizione "macellato in…" possono essere sostituite da "Origine …" cui segue l'indicazione
del Paese membro in cui l'animale è nato, stato allevato e macellato.