Abbiamo visto nella prima puntata che la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) è prevista solo per alcune sostanze e miscele. In tutti gli altri casi vi è comunque l’obbligo, da parte del fornitore, di comunicare le informazioni a valle della catena d’approvvigionamento.
A stabilire tali prescrizioni ci pensa l’art. 32 del Reach. La Nota informativa (chiamiamola così) non ha né il formato né i requisiti della SDS, non includerà gli Scenari di esposizione ed avrà semplicemente lo scopo di comunicare al destinatario una serie di informazioni disponibili e pertinenti sulla sostanza o sulla miscela, con il fine di facilitare l’identificazione e l’applicazione di appropriate misure di gestione dei rischi connessi alla sostanza (miscela) in sé o al suo impiego. La maggior parte dei concimi saranno corredati da tale nota informativa, semplice nella struttura e nel tipo di messaggio che i fornitori dovranno trasmettere ai loro clienti.
Come la più complessa SDS, però anche la Nota informativa deve rispettare alcuni obblighi. Tanto è vero che le sanzioni al riguardo sono identiche negli importi a quelle collegate alla SDS. Ad esempio la nota informativa deve essere comunicata (su carta o in forma elettronica) al momento della prima consegna o nel caso si rendessero disponibili nuove informazioni.
Come specificamente comunicato dal ministero della Salute in una nota del marzo 2007, tanto le 'vecchie' SDS quanto le Note informative preparate prima dell’entrata in vigore del Reach continuano ad essere valide e sarà necessario adeguarsi alle nuove norme solo in occasione di un’eventuale revisione di tali documenti.
Ciò accadrà inevitabilmente nel dicembre 2010, data in cui l’Agenzia Echa inizierà ad assegnare i numeri di registrazione, infatti tanto le SDS quanto le note a norme dell’art. 32 dovranno obbligatoriamente includere tale numero, inoltre, sempre a partire da quella data, inizieranno ad essere disponibili gli Scenari di esposizione di cui abbiamo parlato la scorsa puntata.
Un cenno, infine, alle modalità di comunicazione delle informazioni. Le espressioni usate nel Reach sono identiche a quelle delle altre norme quando si fa riferimento all’invio su carta o in forma elettronica. Pertanto è lecito aspettarsi che le considerazioni fatte dall’Autorità nazionale nel gennaio 2004 saranno confermate anche per il Reach.
Ricordiamo, ad esempio, che non si considerava 'messa a disposizione' l’inserimento della SDS nel sito internet aziendale. In tutti i casi ci dovrà essere prova certificata dell’avvento invio/consegna da parte del fornitore al cliente a valle.
(continua nel prossimo numero)
A cura di Mariano Alessio Vernì (SILC Fertilizzanti srl – mariano@silcfertilizzanti.it)
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