Il pericolo più grave che può manifestarsi con l’uso di macchine agricole semoventi è il ribaltamento trasversale e/o longitudinale. La presenza del pericolo e le modalità di riduzione del rischio sono demandati al costruttore, che deve valutare il rischio stesso e ha il compito di predisporre le opportune misure di sicurezza, che devono coincidere con le norme di carattere costruttivo.
Spesso tali norme non trattano il pericolo in questione.
Laddove la norma non riporta l’indicazione di un pericolo, ciò non significa che il pericolo in questione non sia significativo per la macchina, ma che non è stato preso in considerazione durante la preparazione della norma stessa.
Sostanzialmente, si valuta l’accesso al posto di guida, operazione per quanto semplice, per tanto possibile fonte di infortuni. Le cadute nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina sono piuttosto ricorrenti e possono determinare lesioni, soprattutto se si considera che al posto di guida si accede tramite scale e piani di accessi, che si possono trovare ad altezze spesso superiori ad un metro.
La probabile presenza di polvere, gasolio, grasso, olio, residui colturali nelle zone di calpestio sono una delle cause principali di caduta dell’operatore. Il rischio è legato anche alla difficoltà di accesso al posto di guida per mancanza di:
- adeguati punti di appoggio per i piedi;
- corrimano e/o maniglie o simili per le mani;
- parapetto e fermapiede nelle piattaforme.
Il rimedio a questi rischi è possibile se:
- la macchina agricola semovente è dotata di elementi di appoggio per i piedi (in materiale antisdrucciolevole, di larghezza adeguata e con bordi rialzati) e di elementi corrimano e/o maniglie o simili per le mani, al fine di garantire sempre tre punti di contatto;
- si usano sempre calzature antinfortunistiche bene allacciate e con suola antiscivolo;
- si tengono puliti i gradini di accesso, le pedane e le piattaforme, eliminando fango, residui di prodotti o altro materiale che le renda scivolose. E’ importante una buona visibilità dal posto di guida, un sedile confortevole e la protezione del posto di guida.
Nell’utilizzo della macchina, l’operatore deve compiere alcune operazioni fondamentali che comportano rischi. E' perciò necessario applicare tutte le misure di prevenzione affinchè le operazioni si svolgano in tutta sicurezza.
Alle fasi operative sono associati i rischi più importanti:
- regolazioni e rifornimenti;
- pulizia e manutenzione;
- predisposizione allo spostamento e movimento su strada;
- lavorazioni.
Bisogna poi ricordare che, nell’uso della macchina, occorre rispettare tutte le disposizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Prima di ogni operazione è opportuna la consultazione del manuale di istruzioni ed uso della macchina, a cui occorrerà attenersi in maniera scrupolosa.
Osservare scrupolosamente le istruzioni e gli avvertimenti forniti dai pittogrammi di sicurezza posti in prossimità dei punti della macchina dove possono essere presenti rischi residui.
Di seguito vengono riassunte le precauzioni d’uso generale che devono essere osservate nella messa in servizio di una macchina semovente:
- Prima di usare la macchina prendere conoscenza dei dispositivi di comando e delle loro funzioni;
- Non asportare, modificare o manomettere la macchina o parti di essa;
- Prima di ogni intervento di manutenzione consultare il manuale di istruzioni;
- Riparare o sostituire le protezioni e le parti del mezzo rotte solo se gli interventi sono previsti dal manuale di istruzioni;
- Nell’impiego della macchina osservare strettamente le norme di igiene e rischi.
Le cause d’infortuni nell’uso di macchine agricole semoventi sono dovuti a: impigliamento, trascinamento, taglio, contatto accidentale con fluidi, esposizione a gas di scarico, esposizione a rumore e vibrazioni, ribaltamento.
Le macchine agricole semoventi, per poter circolare su strada ad uso pubblico, devono essere immatricolate e munite di carta di circolazione. Per la loro guida è necessario essere in possesso della patente B e prevedere una specifica formazione, informazione e addestramento del conducente, Inoltre, le macchine devono avere una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCA).
Infortunio realmente accaduto, tratto dalla banca dati dell’Ispesl - Area progetto Infortuni.
Incidente con macchina semovente.
Descrizione della dinamica
L'infortunato era dipendente di una azienda agricola che alleva bovini e lavorava come trattorista. Il giorno dell'infortunio doveva rifornire di segatura le lettiere delle stalle.
Per fare questa operazione, utilizzava una macchina semovente "merlo" dotato di braccio telescopico con pala, con la quale prelevava la segatura dall'apposito silo e la portava nelle stalle.
Nel tragitto silo-stalle, l'infortunato, alla guida del mezzo semovente, transitava a fianco della vasca di raccolta liquami delle stalle. Una vasca lunga 20 m, larga 4 m e profonda 3 m, protetta da un cordolo in calcestruzzo con rete metallica; al momento dell'infortunio sul fondo della vasca sono presenti 0,6 m di liquami.
L'infortunato, che si trovava da solo al momento delle operazioni, nel transitare a fianco della vasca (per cause che non è stato possibile accertare) è uscito dal suo percorso, ha abbattuto la recinzione ed è precipitato nella vasca rimanendo schiacciato sotto al mezzo.
E' stato accertato che il mezzo non presentava difetti né nell'impianto di sterzata, né nell'impianto frenante, che è dotato di cabina di protezione del posto di guida ROPS, che il sedile di guida era dotato di cintura di sicurezza.
Pertanto è presumibile che l'infortunato non abbia utilizzato la cintura di sicurezza e che quindi, nella fase di caduta, sia stato sbalzato fuori dalla cabina di guida venendo così schiacciato dal mezzo.
CHECK LIST CON SANZIONI |
|||||
Macchine o attrezzature |
Requisiti da controllare |
Punto di violazione |
Articolo |
Articolo di sanzione |
Sanzione |
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI |
In caso di presenza del pericolo di ribaltamento la macchina è munita di un dispositivo di protezione che garantisca un adeguato volume di sicurezza per il conducente? |
Se macchina CE: RES all. 1 punti 3.4.3 e 3.2.2 di cui alla direttiva 42/06 – uguale a DPR 459/96
2.4 allegato V° parte II. |
Art. 70 comma 1
Art. 70 comma 2 |
Art. 87 comma 2 lettera a)
Art.87 comma 4 lettera a) |
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800 |
Alfonso Germinario
Sicurezza sul lavoro in agricoltura
Per informazioni scrivere a:
alfonso.germinario@agronotizie.it
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie