Granaio Italia, il sistema di monitoraggio telematico delle giacenze di cereali nato con il comma 142 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, numero 78 (Legge di Bilancio per il 2021), si va facendo finalmente realtà ed in questi giorni scattano i primi obblighi, che riguardano anche gli agricoltori. Lo strumento, chiesto per anni dalle organizzazioni agricole, consente di avere dati pubblici sulle scorte e i flussi di cereali su base trimestrale, che nell'intenzione del legislatore dovrebbe trasferire informazioni ai mercati per renderli più rispondenti - nell'elaborazione dei prezzi - alla reale scarsità o abbondanza di prodotto. La cadenza scelta però non è allineata ai report internazionali, che generalmente sono mensili.
Intanto, vale la pena ricordare che, con il Decreto Milleproroghe 2025, l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro cereali, istituito nell'ambito del Sian, da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri è stata posticipata al 31 luglio 2025. Anche se, come si vedrà, la reale possibilità di incorrere nelle sanzioni è ulteriormente posticipata dalla regolamentazione emanata dal Ministero dell'Agricoltura.
Il Ministero dell'Agricoltura con il Decreto Ministeriale 43350 del 30 gennaio 2025 ha parzialmente modificato il Decreto Ministeriale 705566 del 1° ottobre 2024 che norma Granaio Italia, introducendo correttivi che chiariscono come e quando effettuare le registrazioni richieste.
I prodotti cerealicoli soggetti a registrazione sono i seguenti: frumento duro, frumento tenero, grano segalato, mais, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola.
Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, secondo le modalità tecniche stabilite nell'Allegato al Decreto Ministeriale del 1°ottobre 2024, come modificato dal Decreto Interdipartimentale del 3 giugno 2025, il volume totale delle operazioni di carico e scarico effettuate in ciascun trimestre, se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell'anno solare, a:
- 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- 80 tonnellate annue per il mais;
- 40 tonnellate annue per l'orzo;
- 60 tonnellate annue per il sorgo;
- 30 tonnellate annue per l'avena;
- 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Gli operatori interessati, incluse le aziende agricole, devono effettuare le registrazioni dei prodotti - di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi - entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Pertanto, il primo trimestre da annotare e comunicare al Sian è quello che va dal primo luglio al 30 settembre 2025, quindi, per evitare sanzioni, le prime comunicazioni al Sian andranno effettuate entro il 20 ottobre 2025. Registrando i dati del trimestre luglio-settembre dopo tale data, le sanzioni - che entrano in vigore dal 31 luglio 2025 - potranno essere irrogate.
Nel dettaglio, il comma 142 della Legge di Bilancio per il 2021 riguarda le sanzioni amministrative per i soggetti obbligati a comunicare determinati dati secondo le modalità e i tempi previsti dal comma 139 della stessa Legge di Bilancio per il 2021.
In particolare si dispone che a partire dal 31 luglio 2025, chi non ha effettuato la comunicazione nei tempi e modi previsti dovrà pagare una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro.
Inoltre chi non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro è soggetto a una sanzione più elevata, da 2mila a 4mila euro.
Il Dipartimento dell'Icqrf, Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi del Ministero dell'Agricoltura, è l'autorità competente per effettuare i controlli e applicare le sanzioni.
Sono esentate dalle registrazioni le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento e quelle che producono mangimi. L'obbligo non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura. In tal caso l'obbligo di registrazione al Sian insiste sui soggetti gestori di tali strutture.






























