A fine giugno 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha informato che è stato firmato e pubblicato il Decreto Direttoriale di Adozione degli Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272 bis del Decreto Legislativo 152/2006 predisposti dal "Coordinamento emissioni in materia di emissioni odorigene di impianti e attività".
Tali indirizzi rappresentano un quadro di riferimento importante per i procedimenti decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per lo sviluppo futuro della normativa regionale e statale. Il provvedimento fornisce infatti un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.
Il Ministero ha precisato che gli indirizzi forniscono un primo elenco di riferimento di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno, e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, ma le regioni hanno il potere di individuare ulteriori attività.
Per le fasi dell'iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile o efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l'adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.
Gli indirizzi si applicano direttamente agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Decreto Legislativo 152/2006, soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (Aua), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga e indirettamente, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia).
Inoltre, gli indirizzi si applicano anche nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle Aua od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'Aua in cui questa sia stata assorbita) sia rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
Infine, è prevista anche una specifica procedura istruttoria per gli impianti che manifestano situazioni di crisi durante l'esercizio, risultanti da segnalazioni, sopralluoghi e cosi via. In tali casi, enti locali, territoriali, le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria partecipano alla valutazione della necessità di riesaminare o aggiornare l'autorizzazione e stabilire i tempi di adeguamento del gestore.
Resta ferma l'autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.
Il Decreto è accompagnato da cinque allegati agli indirizzi, i quali contengono le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo:
- allegato 1: requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;
- allegato 2: campionamento olfattometrico;
- allegato 3: strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo;
- allegato 4: caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene;
- allegato 5: Instrumental Odour Monitoring System (Ioms) conosciuti come nasi elettronici.
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