Ferma restando la mutua riconoscibilità delle imprese iscritte in riferimento ai requisiti minimi, le regioni, per quanto di competenza e sulla base delle loro esigenze e caratteristiche territoriali, socio-economiche nonché delle peculiarità del tessuto imprenditoriale, possono prevedere ulteriori criteri in relazione alla natura e complessità dell'intervento selvicolturale.
Possono iscriversi agli albi regionali le imprese forestali che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi:
- Eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite dal dlgs. 34/18, art. 7, comma 1 (ossia: pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale).
- Sono iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 580/93 e ss.mm. per l'esercizio di attività di gestione forestale (v. sopra) in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria Ateco "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice Ateco 02)". Per le imprese aventi sede legale all'estero, le regioni definiscono condizioni e criteri di equiparazione da rispettare per l'iscrizione al proprio albo.
- Non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri.
- Non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 30mila euro.
- Sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (Durc).
- Il titolare, o in subordine almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui al dlgs. 34/18, art. 10, comma 8, lettera b).
Le regioni disciplinano le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento degli albi, nonché per la sospensione e la cancellazione delle imprese forestali già iscritte.
Gli albi regionali sono articolati per categorie o per sezioni tenendo conto della diversa natura giuridica delle imprese, delle loro capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a). E' in ogni caso prevista una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile.
Le regioni effettuano annualmente le verifiche sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni delle imprese che si iscrivono agli albi su un campione di almeno il 5% delle imprese iscritte.