Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs. 14/2019) che, come abbiamo visto, modifica in maniera sostanziale la vecchia legge fallimentare, introduce alcuni nuovi concetti e chiarisce come intenderne altri all'interno della nuova normativa.

In questo articolo riportiamo quindi le definizioni che sono al momento più utili per comprendere il senso e gli adempimenti della nuova legge:
  • "crisi": lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
  • "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
  • "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle startup innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  • "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
     • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
     • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
     • un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500mila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
  • "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Nei prossimi articoli cercheremo di capire quali sono gli adempimenti che le imprese, anche agricole, devono osservare e quali sono i ruoli degli attori coinvolti.

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