Sull’Imu è ancora caos.
L'esenzione della seconda rata dell'Imu è stata estesa ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, tuttavia, coloro che possiedono terreni dichiarati agricoli, ma non hanno i requisiti specificati hanno comunque l'obbligo di pagare la seconda rata entro il 16 dicembre prossimo, sulla base dell'aliquota stabilita dal comune per il 2013.

Il decreto legge non detta altre indicazioni, per cui allo stato attuale è dovuta solo la seconda rata, quindi l'importo calcolato solo su sei mesi di possesso. Lo stesso decreto non esenta dal pagamento, invece, i fabbricati, a meno che non siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'agricoltore (ossia i fabbricati strumentali, comprese le abitazioni dei dipendenti). Per gli altri fabbricati rurali abitativi non destinati ad abitazione principale, dunque, risulta dovuta la seconda rata 2013. Il versamento a titolo di saldo 2013 dovrà essere pari alla differenza tra l’importo dovuto per l’intero anno 2013 e l’ammontare del valore della prima rata che si sarebbe dovuta corrispondere per lo stesso anno, calcolata nella misura pari al 50 per cento dell’imposta dovuta in base alle aliquote e alle detrazioni stabilite per il 2012.

Avevamo avuto assicurazioni che questa tassa, assolutamente iniqua per il settore – rileva Enrico Chiesa, presidente di Confagricoltura Piacenza - non sarebbe stata ripristinata. Sembra, invece, che non sia così, o per lo meno non del tutto. Siamo passati dall’abolizione della prima rata all’indeterminatezza.
Un clima di incertezza che ha reso difficile programmare, fare investimenti, prendere decisioni. La nostra battaglia sindacale ci ha portato, poi, ad un parziale successo, confermando, però solo a seguito di un ulteriore braccio di ferro, l’esenzione dal pagamento della seconda rata anche per i fabbricati strumentali ed i terreni agricoli di proprietà di agricoltori
”.

A tutto ciò si aggiunga, sottolinea la nota di Confagricoltura, che il versamento della prima rata, ove dovuto, deve essere eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento del saldo va effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni che i Comuni hanno tempo a pubblicare sul proprio sito istituzionale sino al 09 dicembre 2013, con eventuale versamento a conguaglio sulla prima rata. “Nei prossimi giorni – conclude Chiesa - ci aspettiamo la confusione più completa con l’assalto agli uffici per il calcolo delle aliquote e la richiesta di chiarimenti”.