La sentenza è chiara: assoluzione perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Mantova (sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere) mette un punto fisso sulla questione 'prednisolone cortisonico'. Dando ragione all’allevatore. E questo grazie al contributo decisivo dell’Associazione mantovana allevatori e della consulente Stefania Tagliati, medico veterinario dell’Apa virgiliana.

La sentenza, pronunciata dal giudice Eleonora Pirillo lo scorso 4 maggio (motivazioni depositate il 29 giugno 2010) nella sostanza accoglie le conclusioni del pubblico ministero Maddalena Grassi e del difensore dell’allevatore imputato, secondo i quali, appunto, il fatto non sussiste.

All’allevatore mantovano era stato contestato di aver attestato falsamente che un bovino, spedito al macello Italcarni di Ghedi (Brescia), non era stato trattato nei 90 giorni precedenti la spedizione al macello con cortisonici. Un prelievo di urina sull’animale giunto al macello (disposto nell’ambito dell’Extrapiano della Lombardia, per la ricerca di residui cortisonici), al contrario, rilevava la presenza di prednisolone cortisonico. Di qui il rinvio a giudizio per l’allevatore.

L’assoluzione con formula piena è stata motivata anche in seguito alle dichiarazioni del teste della pubblica accusa Giuseppe Consadori, veterinario Asl, secondo il quale “la positività al prednisolone non implica necessariamente che l’animale sia stato trattato con farmaci cortisonici”.

Nel caso in oggetto, appunto, la quantità minima di prednisolone rilevato al macello deve essere considerata come conseguenza di un evento stressante (la bovina aveva partorito pochi giorni prima). Per queste ragioni gli animali potrebbero aver prodotto fisiologicamente la sostanza.

Sulla questione prednisolone l’Associazione mantovana allevatori si era mossa con tempestività, contattata proprio da alcuni allevatori, ai quali era stata segnalata la presenza di prednisolone nelle urine delle bovine condotte al macello.

Così, il direttore dell’Apa di Mantova, Isalberto Badalotti, aveva scritto, nei mesi scorsi, alla Regione Lombardia, con l’obiettivo di prendere in esame l’origine metabolica e non illecita della positività. Del tutto in linea con questa posizione anche i veterinari buiatri.

“Risultava infatti anomala – osserva Stefania Tagliati, veterinario dell’Ama - la presenza di prednisolone in bassissime quantità nelle urine, quando nessun campione era risultato positivo nelle analisi effettuate sui fegati”.

L’origine endogena dei cortisonici è ora allo studio dell’Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

“L’Associazione mantovana allevatori continuerà ad operare al fianco dei produttori – commenta il presidente, Alberto Gandolfi – per garantire la sicurezza nei processi produttivi e la correttezza in tutte le fasi di propria competenza. Possiamo con soddisfazione sostenere che è grazie alla competenza del nostro staff che abbiamo evitato sanzioni ingiuste e discriminatorie per l’intera categoria, troppo spesso esposta alla gogna mediatica”. Le sanzioni comminate per una condotta antigiuridica, nella fattispecie prevedono una multa agli allevatori fino a 30 mila euro e la decurtazione dei premi Pac fino al 30%.

Per approfondire l’argomento o per avere copia delle motivazioni della sentenza contattare la Dott. Stefania Tagliati dell’Associazione mantovana allevatori: tagliati@apa.mn.it.